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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 678
Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

(1)

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 50 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

Comma così sostituito dall'art. 75 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993. Si veda anche l'art. 4, comma 5, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

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