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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 709 ter
Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

(1) (2)

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L. 8 febbraio 2006, n. 54.

(2)

Ai sensi dell'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, si applica l'art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970.

(3)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dall'attuale: «responsabilità» dall'art. 95, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 33, della L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si riporta il testo previgente:

«3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;».

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