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7 giugno 2021
Gratuito patrocinio: nessun onere dell’avvocato di inserire nella transazione della lite la liquidazione del suo compenso

L'accordo transattivo non osta alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La Redazione

L'avvocato assisteva i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore vittima di violenza sessuale, i quali erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Lo stesso chiedeva al Tribunale di Brescia la liquidazione del compenso a lui dovuto, in quanto l'accordo stipulato in sede di giudizio con i responsabili civili non contemplava l'onorario previsto per l'opera professionale svolta.
Tuttavia, il Presidente del Tribunale rigettava l'istanza.
In seguito, il Tribunale di Brescia accoglieva, invece, l'opposizione proposta dall'avvocato e liquidava il compenso a lui dovuto.
Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, denunciando la falsa applicazione dell'art. 134 D.P.R. n. 115/2002.

Con l'ordinanza n. 15710 del 4 giugno 2021, la Suprema Corte respinge il ricorso, affermando che la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Infatti, l'art. 134 cit. prevede che, considerando che lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate quando per via dell'accordo la parte ammessa al beneficio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò significa che la rivalsa presuppone comunque il diritto del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze.
Di conseguenza, non sussiste alcun onere del legale di attivarsi per inserire nell'accordo anche la liquidazione del suo compenso.

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