La Cassazione ribadisce il principio in base al quale l'assegno privo di data è titolo nullo che va considerato quale promessa di pagamento nei rapporti diretti tra traente e prenditore, ai sensi dell'art. 1988 c.c..
Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda dell'attore volta al pagamento da parte del convenuto di una somma pari a 60milioni di lire (pari a circa 30mila euro) a titolo di restituzione del mutuo erogato nel 2002.
A seguito di gravame, il Giudice di seconde cure ribaltava la situazione, accogliendo l'appello proposto dal convenuto e sostenendo che gli assegni bancari rilasciati a garanzia all'attore non possano integrare una promesso di pagamento poiché privi di data e luogo di emissione; di conseguenza, l'onere della prova del mutuo rimaneva in capo al preteso mutuante.
L'attore si rivolge dunque alla Corte di Cassazione.
Con l'ordinanza n. 19051 del 6 luglio 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'attore, il quale denunciava l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Torino nell'aver ritenuto che l'assegno privo di data emesso a favore del beneficiario a titolo di garanzia non potesse essere riconosciuto quale debito ovvero promessa di pagamento
Con la cassazione della pronuncia impugnata, gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto secondo cui: «l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 6 ottobre 2014, accolse la domanda proposta nel 2011 da M.R. nei confronti di O.M., di pagamento della somma di Lire 60.000.000 - pari ad Euro 30.987,41 - a titolo di restituzione del mutuo erogato nel corso dell'anno 2002.
2. La Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2016, ha accolto l'appello proposto da O.M..
2.1. Secondo la Corte territoriale, gli assegni bancari rilasciati a garanzia da O. a M. (10 assegni di Lire 6.000.000 ciascuno), in quanto privi di data e luogo di emissione, non potevano integrare promessa di pagamento, con la conseguenza che l'onere della prova del mutuo era rimasto a carico del preteso mutuante.
In esito all'esame delle prove, la stessa Corte ha poi ritenuto che era rimasta indimostrata la dazione della somma a titolo di mutuo.
3. M.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, al quale resiste O.M. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2, artt. 1343 e 1988 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte di appello di Torino sarebbe incorsa in errore nel ritenere che l'assegno privo di data emesso a favore di un beneficiario a titolo di garanzia sia inidoneo a valere quale riconoscimento di debito o promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c..
2. Il motivo è fondato.
2.1. Risulta pacifico in atti che i 10 assegni bancari, dell'importo di 6.000.000,00 Lire ciascuno, furono emessi da O. a favore di M. senza data e luogo di emissione.
La Corte d'appello ha escluso di poter riconoscere ai predetti titoli l'efficacia della promessa di pagamento, richiamando il principio consolidato secondo cui "l'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato (...) è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (...)" (così in massima Cass. 22/11/2013, n. 26232
Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 22/10/2013) 22/11/2013, n. 26232
).
E' vero, al contrario, che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno "apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento" (così, in motivazione, Cass. 24/10/2019, n. 27370; v. tra le altre, Cass. 24/05/2016, n. 10710; Cass. 15/09/1998, n. 9181; Cass. 19/04/1995, n. 4368).
3. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà a riesaminare la domanda alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui "l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto".
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino, diversa sezione.