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19 luglio 2021
L’assegno bancario privo di data vale come promessa di pagamento

La Cassazione ribadisce il principio in base al quale l'assegno privo di data è titolo nullo che va considerato quale promessa di pagamento nei rapporti diretti tra traente e prenditore, ai sensi dell'art. 1988 c.c..

La Redazione

Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda dell'attore volta al pagamento da parte del convenuto di una somma pari a 60milioni di lire (pari a circa 30mila euro) a titolo di restituzione del mutuo erogato nel 2002.
A seguito di gravame, il Giudice di seconde cure ribaltava la situazione, accogliendo l'appello proposto dal convenuto e sostenendo che gli assegni bancari rilasciati a garanzia all'attore non possano integrare una promesso di pagamento poiché privi di data e luogo di emissione; di conseguenza, l'onere della prova del mutuo rimaneva in capo al preteso mutuante.
L'attore si rivolge dunque alla Corte di Cassazione.

Con l'ordinanza n. 19051 del 6 luglio 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'attore, il quale denunciava l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Torino nell'aver ritenuto che l'assegno privo di data emesso a favore del beneficiario a titolo di garanzia non potesse essere riconosciuto quale debito ovvero promessa di pagamento ex art. 1988 c.c..
Con la cassazione della pronuncia impugnata, gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto secondo cui: «l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto».

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