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13 settembre 2021
Protezione internazionale: le Sezioni Unite pronunciano un nuovo principio di diritto

La valutazione comparativa della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel Paese di origine dovrà essere svolta attribuendo ad essa un peso tanto minore quanto maggiore risulta il grado di integrazione che il richiedente dimostra di aver raggiunto in Italia.

La Redazione

Con la sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, le Sezioni Unite Civili hanno espresso un nuovo principio di diritto in materia di protezione internazionale.
Nello specifico, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se il criterio di comparazione tra la condizione in cui versa lo straniero in Italia e quella in cui egli si troverebbe tornando nel Paese di origine possa ritenersi ancora attuale alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 130/2020, nonché dell'evoluzione giurisprudenziale, anche europea.

Al termine di un'attenta disamina del quadro normativo e giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno».

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