Il diritto al riconoscimento della paternità può essere sacrificato solo sulla base di un concreto bilanciamento tra fatti e interessi dal quale emerga un pericolo così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico.
La Corte d'Appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda proposta dall'attore di riconoscimento della paternità nei confronti del figlio, già riconosciuto dalla madre.
A sostegno della decisione, il Giudice aveva posto in rilievo i numerosi precedenti penali dell'attore, tra i quali spiccava una condanna definitiva per il reato di...
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte d'Appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da L.J.M. di riconoscimento della paternità nei confronti del figlio B.R.A. nato a (omissis), riconosciuto dalla madre B.K.L..
Il Tribunale aveva posto in risalto i numerosi precedenti penali dell'attore tra i quali una condanna definitiva per reato di violenza sessuale con pena già espiata.
L'appellante aveva replicato con l'impugnazione rilevando che il riconoscimento non avrebbe determinato nel minore un concreto pericolo di danno per il suo sviluppo psico fisico, dal momento che egli si era sempre interessato del figlio nel corso dell'espiazione della pena, aveva attuato condotte sia di ravvedimento che di reinserimento sociale, lavorando alle dipendenze di una cooperativa sociale di (omissis), partecipando ad attività teatrali e lavori socialmente utili, tanto da ottenere la liberazione anticipata. Non era, pertanto, giustificato il diniego assunto utilizzando l'unico precedente penale a suo carico senza valutare i sentimenti di affectio verso il figlio e il percorso descritto.
La Corte d'Appello ha affermato in primo luogo che in linea astratta il diniego al riconoscimento può essere giustificato soltanto da una condotta in concreto così grave da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da dati oggettivi ed in mancanza di essi l'interesse del minore va ritenuto sussistente, indipendentemente dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il genitore richiedente, non potendo lo status essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico.
Nel caso di specie, tuttavia, l'appellante si è macchiato di un delitto molto grave commesso a ridosso della nascita del figlio ed è stato raggiunto anche da un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno perchè "soggetto non integrato nel tessuto sociale, senza alcun lavoro e pericoloso per la società e minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato".
Precisa la Corte territoriale che quest'ultima è una circostanza "ben più rilevante e dirimente" perchè rappresenta un concreto pericolo di danno per l'equilibrio affettivo e psicologico raggiunto dal minore, ottimamente integrato e collocato all'interno della famiglia della madre laddove le gravi condotte poste in essere dal richiedente potrebbero giustificare provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale. Facendo proprie le parole del Tribunale di Ravenna la Corte d'Appello aggiunge: "ciò che consente evidentemente di affermare che analogamente ben può prevenirsi l'acquisizione della suddetta titolarità della responsabilità genitoriale".
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L.J.M. affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso B.L.K..
Nella censura si deduce la violazione dell'art. 250 c.c. per avere la Corte d'Appello svolto un giudizio non richiesto dal paradigma normativo sulla capacità del ricorrente di essere un buon padre. Al contrario l'esame del giudice deve essere esclusivamente diretto a verificare se ci sia un interesse del minore ad essere riconosciuto dal genitore che non ha ancora lo status e se questo riconoscimento all'esito di una rigorosa operazione di bilanciamento sia o meno una risorsa per lo stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha posto in luce come indici la mancanza d'interesse del genitore dalla nascita o un comportamento gravemente violento ed immaturo.
La Corte, tuttavia, secondo il ricorrente, ha proprio omesso di svolgere questa valutazione. Non ha minimamente considerato il vissuto del ricorrente, la sua consapevolezza della genitorialità, la condotta successiva alla nascita del figlio, il rapporto con quest'ultimo, limitandosi ai precedenti penali e alla revoca del permesso di soggiorno fondata su una valutazione meramente ipotetica. Nessuno scrutinio sulla sensibilità parentale del ricorrente.
Il giudizio in questione, rileva il ricorrente, non mira a valutare la capacità genitoriale ma a verificare l'esistenza di ragioni così gravi da pregiudicare in senso assoluto e definitivo l'interesse del minore al riconoscimento del secondo genitore. Non sono sufficienti ragioni impeditive dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deve trattarsi di impedimenti alla stessa costituzione del rapporto giuridico di filiazione perchè idonee a determinare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico fisico del minore.
Devono essere preliminarmente disattesi i rilievi d'inammissibilità del ricorso, sollevati dalla parte controricorrente. Il primo riguarda un denunciato difetto di specificità per non essere stati evidenziati concretamente i motivi di censura e le norme di diritto violate. Non si ravvisa tale vizio dal momento che nel motivo viene per un verso esattamente indicato il paradigma normativo violato, accompagnato dall'interpretazione che ne giustifica l'illegittima applicazione (l'omessa valutazione in concreto del comportamento del ricorrente con il minore e la mancanza di un'effettiva valutazione del suo interesse), per l'altro viene precisamente individuata la ratio decidendi contestata e i passi della sentenza che la sostengono.
Il secondo riguarda lo sconfinamento del merito. Deve rilevarsi al riguardo che la censura è fondata sulla violazione dell'obbligo di procedere ad un concreto bilanciamento tra i fatti ritenuti ostativi e l'interesse del minore, bilanciamento da effettuarsi in concreto, assumendo come parametri quelli più rigorosi richiesti dall'art. 250 c.c. e non quelli relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale ed al regime dell'affidamento. Non si ravvisa la contestazione della valutazione dei fatti o della selezione dei fatti rilevanti ma la deduzione di un vizio d'interpretazione e sussunzione del parametro normativo.
La censura è manifestamente fondata.
Il diritto soggettivo del genitore al riconoscimento del figlio deriva dall'art. 30 Cost. (Cass. 7762 del 2017). Il diritto, come quello alla vita familiare, stabilito all'art. 8 Cedu, non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psico fisico. L'accertamento da svolgersi, tuttavia, deve essere rigoroso perchè non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto ma solo il pericolo, fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto. Non può essere assunto come elemento di comparazione il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono strumenti di tutela diversi, ma deve trattarsi di un grave pregiudizio causalmente determinato dall'esistenza sopravvenuta dello status genitoriale. Poichè la corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità costituisce elemento costitutivo dell'identità del minore e del suo equilibrato sviluppo psico fisico, la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento ex art. 250 c.c., può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla "pura e semplice attribuzione della genitorialità" (Cass.2645 del 2011). E' stato affermato, coerentemente con quanto esposto che "il secondo riconoscimento può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico". (Cass. 23074 del 2005) ed è stato esattamente definito il contesto costituzionale e convenzionale multilivello all'interno del quale svolgere l'operazione di bilanciamento in Cass. 2878 del 2005 così massimata: "Il riconoscimento del figlio naturale minore (omissis), già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la L. 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. Non sono sufficienti mere pendenze penali nè la sola "valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con l'esercizio del diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento "ad hoc". (Cass. 2645 del 2011).
La Corte d'Appello di Bologna non ha fatto buon governo dei puntuali principi espressi dalla giurisprudenza unanime di legittimità, avendo omesso in primo luogo di considerare l'incidenza primaria sul diritto all'identità del minore dell'attribuzione corretta degli status genitoriali ed in secondo luogo di operare un concreto bilanciamento dei diritti in gioco al fine di verificare se gli elementi di criticità riscontrati nella figura paterna portassero, comparati al sacrificio del suo diritto e di quello corrispondente del minore, a dover escludere radicalmente il riconoscimento dello status paterno.
La valutazione comparativa è stata del tutto omessa ed è stato dato rilievo nettamente dominante alla astratta formulazione della revoca del permesso di soggiorno.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione perchè provveda anche sulle spese processuali del presente procedimento.