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20 settembre 2021
Non c’è violazione della privacy sanitaria in caso di richiesta del Green Pass

Per Palazzo Spada, è salva la tutela del diritto alla riservatezza sanitaria in quanto la richiesta non comporta la conoscibilità ai terzi di come è stata ottenuta la Certificazione Verde.

La Redazione

Nell'ordinanza n. 5130 del 17 settembre 2021, il Consiglio di Stato ha chiarito che non subiscono lesioni alla riservatezza sanitaria coloro che si dichiarano contrari alla somministrazione del vaccino posto, in quanto l'attuale sistema di verifica del possesso del Green Pass non determina la conoscibilità ai terzi di come lo stesso è stato ottenuto (vaccinazione o attestazione della negatività del virus).

Sulla questione, Palazzo Spada fa alcune precisazioni. Il contestato D.P.C.M. del 17 giugno 2021 contiene la definizione sugli aspetti di regolamentazione tecnica della Certificazione Verde, in attuazione dell'art. 9, comma 10, D.L. n. 52/2021, mentre i contenuti regolatori riguardanti le attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso dell'attestazione di “negatività al virus”, sono disciplinati da atti aventi forza di legge.
Pertanto, la questione relativa alla compatibilità fra questi ultimi e il diritto, costituzionale e comunitario, non può essere devoluta al giudice amministrativo adito in sede cautelare, «nemmeno al fine di investire delle relative questioni i Giudici (costituzionale ed europeo) competenti, fermi restando gli ulteriori approfondimenti che il giudice di primo grado svolgerà in fase di merito».