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19 ottobre 2021
Compete l’esenzione fiscale a tutti gli accordi di separazione che rientrano nel concetto di «negoziazione globale»

Quando non sussiste una finalità elusiva, compete l'esenzione di cui all'art. 19 L. n. 74/1987 per gli atti posti in essere in esecuzione degli accordi stipulati in occasione della separazione o dello scioglimento del vincolo matrimoniale tra coniugi che comportano trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge oppure in favore dei figli.

La Redazione

La questione sottoposta all'esame della Commissione Tributaria per il Lazio concerne l'assoggettabilità ad imposta sostitutiva della plusvalenza riconducibile al trasferimento a titolo oneroso di quote societarie tra coniugi quando tale negoziazione sia avvenuta in esecuzionedi accordi di divorzio.

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