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26 ottobre 2021
Bonus idrico 2021: come funziona?

Con il decreto del 27 settembre 2021, pubblicato in G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha regolamentato l'erogazione del bonus idrico 2021.

La Redazione

Con il decreto del 27 settembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha disciplinato l'erogazione del bonus idrico per il 2021.

Lo scopo della misura è quello di risparmiare le risorse idriche, riconoscendo a ciascun beneficiario un bonus nella misura massima di 1.000euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 con lo scopo di rendere maggiormente efficiente il sistema idrico.

I soggetti che possono beneficiare del bonus idrico sono le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su edifici esistenti, su parti di essi o su singole unità immobiliari.
Gli interventi per i quali è possibile riconoscere il beneficio sono quelli di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con apparecchi nuovi a scarico ridotto (uguale o inferiore a 6 litri) e quelli di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua (con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto).

All'art. 2, poi, è previsto che

legislazione

«In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento».

I bonus sono erogati in base all'ordine temporale di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal decreto e sono riconosciuti per un solo immobile e per una sola volta.
Lo stesso non costituisce reddito imponibile del beneficiario ed è alternativo e non cumulabile (in relazione alle stesse voci di spesa) con altre agevolazioni fiscali concernenti la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

L'istanza va presentata attraverso l'apposito canale presente sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica con la procedura descritta all'art. 4.