Il provvedimento attua la direttiva UE 2019/904 finalizzata ad eliminare progressivamente i prodotti di plastica monouso per ridurne l'impatto sull'ambiente. Previste sanzioni fino a 10mila euro per i trasgressori.
Nella riunione n. 45 del 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente».
Il provvedimento sancisce all'art. 1 l'introduzione di misure finalizzate a perseguire i seguenti obiettivi:
- prevenire e limitare l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare, l'ambiente acquatico e sulla salute umana;
- promuovere comportamenti responsabili ai fini di una corretta gestione dei rifiuti di plastica;
- favorire la transizione verso un'economica circolare con prodotti e materiali innovatici e sostenibili;
- contribuire alla riduzione dei rifiuti;
- favorire il corretto funzionamento del mercato;
- incentivare l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
L'ambito di applicazione del provvedimento riguarda i prodotti in plastica monouso, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica (art. 2).
L'art 3 dello schema di decreto legislativo fornisce due importanti definizioni:
- plastica: «il materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti».
- prodotto di plastica monouso: «un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito». Sono esclusi i prodotti di plastica monouso realizzati in polimeri naturali non modificati chimicamente o immessi sul mercato per essere riutilizzati.
Al fine di ridurre, entro il 2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso di cui all'allegato A, l'art. 4 del provvedimento prevede la stipulazione di accordi di programma tra il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria.
È previsto inoltre il divieto d'immettere sul mercato prodotti di plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, consentita solo fino all'esaurimento delle scorte e a condizione che si dimostri che l'acquisito è anteriore rispetto all'entrata in vigore del predetto divieto.
Quest'ultimo non si applica nei confronti dei prodotti che soddisfano i requisiti indicati all'art. 5.
Il provvedimento di occupa anche del regime sanzionatorio (art. 14): in particolare, sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie che raggiungono i 10mila euro, le quali possono raddoppiare se il trasgressore immette un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del suo fatturato. Una volta riscosse, le sanzioni sono destinate al «potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni».