
Ai fini della determinazione del compenso del consulente tecnico, la Cassazione ribadisce quando deve essere applicato il criterio delle vacazioni in luogo a quello della percentuale.
L'attuale ricorrente proponeva opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante alla CTU per l'attività svolta nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada elevato nei suoi confronti dal Comune.
A seguito del rigetto...
Svolgimento del processo
PL proponeva opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante al C.T.U. RV, in relazione all'attività dal medesimo svolta nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada elevato nei confronti del P dal Comune di Firenze.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando il P alle spese.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione PL , affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso RV.
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, G.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Firenze.
La censura è inammissibile, posto che il ricorrente non indica, né nella rubrica, né nello svolgimento del motivo, la norma di legge che assume violata. Sul punto, il Collegio intende dare continuità al principio secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa# (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021).
Peraltro -come evidenziato dal controricorrente, da ultimo con la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale- il vizio denunciato dipende dalla stessa condotta processuale dell'odierno ricorrente, che ha omesso di notificare il proprio ricorso in opposizione alla liquidazione del compenso spettante al C.T.U. anche al Comune di Firenze, sua controparte nel giudizio a quo, nel cui ambito l'ausiliario aveva espletato la propria attività.
Ora, è ben vero che - come più volte affermato da questa Suprema Corte - nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la mancata partecipazione di esse al giudizio determina la nullità del procedimento e della decisione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31072 del 30/11/2018, Rv. 651907; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23192 del 17/12/2012, Rv. 624489). Tale principio va tuttavia coordinato con gli altri principi che regolano la materia.
In particolare, va ricordato che questa Corte ha costantemente statuito che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018, Rv. 646877; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014, Rv. 632279).
Nella specie, non soltanto l'odierno ricorrente ha dato causa alla nullità e nulla ha fatto nel corso del giudizio di opposizione per evitarla (sollecitando opportunamente il giudice a disporre l'integrazione del contraddittorio), ma soprattutto non risulta che egli abbia subito alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione al giudizio di opposizione di chi era suo avversario (il Comune di Firenze) nel giudizio di merito (nulla il ricorrente ha allegato in proposito). Egli ha pienamente esercitato il suo diritto di difesa e ha fatto valere le sue ragioni; mentre il Comune di Firenze, non proponendo opposizione avverso la liquidazione del compenso del consulente, ha manifestato la volontà di accettare tale liquidazione e di non avere interesse ad una sua revisione.
Il difetto di litisconsorzio, pertanto, non ha arrecato pregiudizio né al litisconsorte ricorrente che ha partecipato al giudizio di opposizione (il P) né a quello pretermesso (il Comune di Firenze).
Né la sentenza di rigetto dell'opposizione, pronunciata senza la partecipazione al giudizio del Comune di Firenze, potrebbe ritenersi inutiliter data. Ciò sarebbe stato vero nel caso in cui l'opposizione fosse stata accolta e fosse stata rivista la liquidazione del compenso del consulente tecnico, di modo che la nuova liquidazione non sarebbe stata opponibile alla parte che non aveva partecipato al giudizio. Nel caso di specie, invece, la pronuncia di rigetto della opposizione, negando la revisione del compenso, ha confermato lo status quo ante, ossia quella liquidazione del giudice del merito pronunciata anche nei confronti del Comune di Firenze.
Dunque, se è vero che nel corso del giudizio di merito andava integrato il contraddittorio nei confronti del G. una volta definito tale giudizio con una pronuncia di rigetto, che confermato la situazione giuridica quo ante, non vi é ragione di annullare la sentenza, non potendo la medesima ritenersi inutiliter data.
Sul punto, il Collegio intende dare continuità al principio - affermato già da questa Corte in materia di usucapione - secondo cui "In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non apponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost." (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24071 del 26/09/2019, Rv. 655360).
Infine, va rilevato che, in assenza di pregiudizio di alcuno, non può consentirsi alla parte che ha dato causa alla nullità di dedurla secundum eventum litis, al fine di ottenere l'annullamento della pronuncia sfavorevole.
In tal modo, si autorizzerebbe il ricorso allo strumento impugnatorio con finalità distorsive ed, in ultima analisi, abusive rispetto al suo scopo tipico, in sostanziale violazione dei principi del giusto processo e del divieto dell'abuso del
diritto (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 11523 del 14/05/2013, Rv. 626187; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1466 del 24/01/2014, Rv. 629092).
Da quanto precede consegue l'inammissibilità della censura proposta con il primo motivo di ricorso.
2. - Anche gli altri motivi risultano inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della Legge n. 319 del 1980, 1 ed 11 dell'allegato al D.M. del 30.5.2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato il compenso in base al criterio a vacazione, sul presupposto che nel richiamato D.M. del 30.5.2002 non fosse contenuta una specifica previsione applicabile alla valutazione tecnica condotta, nello specifico, dall'ausiliario. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l'art. 11 dell'allegato al predetto D.M., relativo alla "perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili".
La censura è inammissibile.
La norma di cui all'art. 11 del D. M. del 30.5.2002 intende riferirsi chiaramente alle indagini tecniche relative alle strutture in sé considerate, in relazione alle quali "... la mancanza di certezza sul valore dell'immobile non giustifica di per sé il ricorso al criterio delle vacazioni, che ha carattere solo residuale, dovendo il giudice in tale ipotesi verificare se la valutazione sia possibile sulla base di quanto risulta dagli atti" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013, Rv. 626981).
Nel caso specifico, invece, la consulenza tecnica affidata all'ausiliario non aveva ad oggetto la strada in sé considerata, bensì la semplice valutazione se la stessa, in funzione delle sue caratteristiche, si prestasse, o meno, ad ospitare un impianto di rilevamento automatico della velocità dei veicoli che la percorrevano. Oggetto dell'accertamento tecnico, dunque, non era la strada in sé stessa, considerata in quanto manufatto e, dunque, apprezzabile per il su0 valore intrinseco, bensì la congruità dell'installazione, su di essa, di un macchinario automatico di rilevamento della velocità.
Esattamente, nella specie, il giudice di merito ha applicato il criterio della liquidazione a vacazione, non avendo individuato, nell'ambito del D.M. 30.5.2002, dianzi richiamato, una specifica previsione applicabile alla fattispecie. Sul punto, la decisione è coerente con i precedenti di questa Corte, secondo cui "Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anzichè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivate" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23418 del 19/09/2019, Rv. 655460; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17685 del 28/07/2010, Rv. 614180).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione dell'art. 112 c.p.1, per omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sull'eccezione di violazione dell'art. 56 del D.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal P nel giudizio di merito. Il ricorrente aveva in particolare dedotto l'impossibilità di liquidare, in favore del consulente tecnico, un rimborso delle spese generali in assenza di specifica nota spese, corredata dai giustificativi di spesa.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sempre in relazione all'erroneo riconoscimento, in favore dell'ausiliario, della somma di € 41,47 euro di spese generali, in assenza di specifica autorizzazione del giudice alla spesa.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili a fronte del principio secondo cui "La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015, Rv. 636793). La misura delle spese forfetarie riconosciute dal giudice di merito, contenuta in € 41,47 appare peraltro in linea con il criterio generale del massimo contenimento, indicato nel precedente di questa Corte appena richiamato, che nel confermare una liquidazione di € 41,24 ha affermato trattarsi di richiesta "ammirevolmente modesta". Né, del resto, parte ricorrente ha allegato alcun elemento a confutazione della congruità dell'importo riconosciuto dal Tribunale, limitandosi a contestare soltanto l'assenza di documentazione a sostegno degli esborsi.
Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dolendosi del governo delle spese operato dal Tribunale.
La censura è inammissibile, posto che il giudice di merito ha correttamente applicato il principio generale della soccombenza.
3. - Risultando tutti motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.100 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.