
Nella sentenza in commento, la Cassazione ribadisce la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per il gestore della struttura ricettiva che omette di versare l’imposta di soggiorno. Nonostante la riqualificazione giuridica del soggetto attivo apportata dall’art. 180, c. 3, D.L. n. 34/2020, la modifica non ha efficacia retroattiva.
L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di peculato per non aver versato, in qualità di titolare di una struttura ricettiva e dunque di incaricato di pubblico servizio, gli importi versati dai clienti a titolo di tassa di soggiorno.
A seguito del rigetto dell'istanza di revoca...
Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di A. F., di revoca della sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., per non aver versato, nella qualità di titolare di una struttura recettizia e dunque di incaricato di un pubblico servizio, gli importi versati dai clienti a titolo di tassa di soggiorno.
2. L'art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020, che ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, non ha comportato l'abolitio criminis della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen., dato che non si tratta di elemento integrativo della norma penale, non modificando la nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, ma di disposizione normativa che ha eliminato le condizioni che consentivano di qualificare il singolo albergatore.
Da qui la conclusione che il fatto per il quale è stata applicata la pena concordata non ha perso rilievo penale.
3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di A. F., che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020, conv. con legge n. 77 del 2020, ha ridefinito la rilevanza giuridica del fatto concreto, incidendo sulla qualificazione giuridica del soggetto attivo. Il gestore della struttura ricettiva, considerato responsabile del pagamento e non più agente contabile, non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. L'albergatore non può realizzare alcuna condotta di peculato perché il denaro è, ab origine, di pertinenza della pubblica amministrazione. L'omesso o ritardato pagamento integra esclusivamente l'inadempimento di un obbligo nei confronti dell'ente riscossore, punibile come illecito amministrativo.
4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte e che ripropongono, data l'identità di questione, le argomentazioni contenute in Sez. 1, n. 21890 del 16 aprile 2021, rie. Paladino, integralmente condivise.
2. La giurisprudenza di legittimità ha già affrontato la questione dell'incidenza della normativa sopravvenuta - art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020, conv. con modif. con legge n. 77 del 2020 - sulla fattispecie di peculato e ha stabilito il principio secondo cui "in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche ... , atteso che la novella non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. - Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, Rv. 279724 -.
Ha così chiarito, dopo una puntuale disamina del rapporto dello ius superveniens con la fattispecie di peculato alla stregua degli approdi giurisprudenziali più significativi in punto di effetti penali della successione di leggi extra-penali, che la novella ha "fatto venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio" - Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286 -. L'ambito applicativo della fattispecie di peculato non ha subito modifiche, e ciò si rileva agevolmente dal raffronto delle due fattispecie, quella precedente e quella successiva alla modifica extra-penale.
La norma sopraggiunta ha inciso soltanto sullo status di fatto del gestore rispetto alla tassa di soggiorno, non più incaricato o custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune e ora soggetto obbligato solidalmente al versamento della imposta; ma la nozione di incaricato di pubblico servizio non è mutata e non è mutata di conseguenza neanche la fattispecie di peculato.
3. La giurisprudenza di legittimità appena richiamata ha escluso, in linea di continuità con precedenti approdi interpretativi delle Sezioni unite, che la modifica di norme extra-penali che non siano integratrici del precetto ma siano soltanto richiamate da elementi normativi della fattispecie determinino modifiche strutturali della fattispecie dando luogo a fenomeni abrogativi.
Con altrettanta puntualità ha poi compiutamente illustrato le ragioni che contrastano la tesi della natura meramente interpretativa, e quindi dell'efficacia naturalmente retroattiva, dell'art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020, conv. con modif. con legge n. 77 del 2020, che avrebbe assenta mente vincolato l'interprete nella qualificazione del rapporto tributario sotteso alla tassa di soggiorno. Si è, in particolare, osservato - Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286 -; che l'intervento di interpretazione autentica si sarebbe posto in contrasto con il principio della riserva di legge in materia tributaria, "che impone al legislatore di individuare con sufficiente analiticità gli elementi essenziali della stessa prestazione (presupposto d'imposta, base imponibile, soggetti obbligali, indici di capacità contributiva) (tra tante, Corte cost. n. 69 del 2017)"; che, quando in passato ha più volte riformato la disciplina dell'imposta di soggiorno, non ha volutamente inciso su quella relativa al gestore delle strutture ricettive; che una interpretazione autentica con effetto abrogativo, non accompagnata da disposizioni transitorie, avrebbe l'irragionevole conseguenza di privare per il passato del tutto di sanzione (anche amministrativa o tributaria) la condotta del gestore che ha omesso il versamento dell'imposta.
4. Per le ragioni di diritto qui ribadite il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.