Il legale ricorre, così, per cassazione, deducendo la...
Svolgimento del processo
1.II giudizio trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c, proposto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, con il quale l'Avv. R. M. chiese l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al compenso per il patrocinio svolto in favore di D. G. e D. D. nel giudizio dai medesimi intrapresi, nei confronti di Tasinato Tatiana, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio e, per il grado d'appello, innanzi alla Corte d'appello di Milano.
1.1.II Tribunale di Busto Arsizio che, con ordinanza del 18.11.2020, dichiarò la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Milano.
1.2.II Tribunale fondò la decisione sul principio, affermato dalle Sezioni unite con sentenza N. 4247/2020, secondo cui, qualora l'avvocato abbia agito per il pagamento dei compensi professionali per prestazione svolte in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo il giudizio in cui è stato prestato il patrocinio.
2. Ha proposto regolamento di competenza l'Avv. R. M. sulla base di un unico motivo.
2.1. Hanno resistito con controricorso D. G. e D. D.
2.2.II Sostituto Procuratore Generale, in persona della dott.ssa L. D. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
2.3.In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
q. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.33, comma 1 e 2 , lett. u del D. Lgs 206/2005, in quanto il criterio della competenza sarebbe esclusivo e prevalente nell'ipotesi in cui parte del giudizio sia un consumatore, secondo la nozione fornita dal D. Lgs 206/2005. Tale orientamento sarebbe consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, nelle controversie tra consumatore e professionista, avrebbe ritenuto la competenza esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore risiede o ha eletto domicilio, principio applicabile anche nei giudizi promossi dall'avvocato nei confronti del cliente per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali. Anche la decisione delle Sezioni Unite N.4247/2020 -· nel prevedere la competenza dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa in caso di prestazioni professionali rese in uffici giudiziari diversi- avrebbe fatto salva la competenza inderogabile del foro del consumatore.
1.1.II motivo è fondato.
1.2. Nelle controversie tra un consumatore ed un professionista, la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo nel quale il consumatore risiede o ha eletto domicilio, in deroga ai criteri di competenza dettati dal codice di rito ( ex multis Cass. 12872/2011).
1.3. AI riguardo, è necessario precisare che, secondo l'indirizzo
di questa Corte, il cliente dell'avvocato va qualificato come consumatore esclusivamente nel caso in cui si presenti quale "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta", in conformità alla definizione posta dall'art.3 del Codice del Consumo. Quando, invece, il cliente si rivolge all'avvocato quale "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale
, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario", egli è da considerarsi, piuttosto alla stregua di un professionista ex art.3 del D. Lgs 206/2005 e, pertanto, in tal caso, non si applicherà il foro del consumatore per le controversie che lo riguardano ( Cass. 8598/2018).
1.4. Detto orientamento era stato espresso, come obiter dictum dalle Sezioni Unite con la nota sentenza N.4485/2020 che, dopo aver affrontato le questioni relative al rito applicabile in caso di azione proposta dall'avvocato per il pagamento delle competenze professionali, in seguito All’entrata in vigore del D. Lgs 150/2011, ha aggiunto che, in relazione a domande svolte presso uffici giudiziari diversi in cui l'avvocato aveva svolto le proprie prestazioni professionali ( in quel caso Giudice di Pace di Roma, Tribunale e Corte d'appello di Roma) "la possibilità di praticare detti fori come quello che il ricorrente ha adito doveva, però, misurarsi , sotto il profilo della competenza per territorio, con la posizione della cliente , che era qualificabile come consumatore alla stregua della nozione indicata dal D. Lgs 205 del 2005, art.33 comma 2, lett. U, "
1.5. Alla stregua di tali principi, le Sezioni Unite hanno ritenuto la competenza inderogabile del foro del consumatore e la sua prevalenza rispetto al foro speciale di cui all'art.14 del D. Lgs 150/2011.
1.6. Chiamata ad intervenire nuovamente sull'individuazione del foro competente, nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia agito per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni svolte in più gradi e/o fasi del giudizio, le Sezioni Unite hanno chiarito che la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo il giudizio in cui è stato prestato il patrocinio (Sezioni Unite, N. 4247/2020).
1.7. La decisione non si sofferma sul rapporto tra il foro speciale, previsto dall'art.14, comma 2 del D. Lgs 150/2011 ed il foro del consumatore poiché il principio della prevalenza del foro del consumatore risultava acquisito dalle precedenti pronunce e, segnatamente, dalle stesse affermazioni delle Sezioni Unite nella sentenza N. 4485/2018 e, più espressamente nella 8598/18, che, occupandosi specificamente del rapporto tra foro speciale di cui all'art.14 del D. Lgs 150/2011 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore , previsto dall'art.33, comma 2, lett.u del D. Lgs 206/2005, ha stabilito la competenza esclusiva del foro del consumatore come prevalente su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela , anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore ( tra le varie Cass. Civ., Sez. VI, 12.3.2014, n.5703).
1.8. Quanto ai rilievi contenuti nella memoria dei resistenti, va aggiunto- per completezza- che la pronuncia della Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo del 2.4 .. 2020, nella causa c- 329/2019, è intervenuta dopo la pronuncia delle Sezioni Unite N. 4247/2020 emessa nella camera di consiglio del 3.12.2019, il che sta a dimostrare ulteriormente che le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, non affrontarono la tematica del consumatore mentre l'ordinanza di rimessione ne evidenziava espressamente la salvezza del "foro del consumatore" ( Cass. Sezioni Unite, N.4247/2020, pag.5, sub.. Be 6 sub. B).
1.9.11 Tribunale di Busto Arsizio ha errato nell'individuare la competenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice che aveva deciso la causa per ultimo in relazione a prestazioni rese, in relazione al medesimo giudizio in primo grado ed in grado d'appello, senza tener conto che l'Avv. R. M. aveva adito il Tribunale di Busto Arsizio quale foro esclusivo del consumatore e, per tale ragione, detto foro era prevalente sul foro speciale ex art.14 del D. Lgs 150/2011.
1.10.11 ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato la competenza del Tribunale di Busto Arsizio innanzi al quale va riassunta la causa nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio innanzi al quale va riassunta la causa nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e che provvederà alle spese del giudizio di legittimità.