
Ai fini della convalida dell'arresto per il delitto ex art. 572 c.p., il GIP deve limitare la sua valutazione alla sussistenza o meno del requisito della flagranza o quasi flagranza del reato. La Cassazione ricorda in che modo tale requisito è configurabile e come può essere desunto.
Il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il GIP decideva di non convalidare l'arresto dell'indagato per il delitto
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con ordinanza emessa in data 6 maggio 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto non ha convalidato l'arresto di N. S., eseguito il 5 maggio 2021 dai Carabinieri di (omissis) per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. La convalida è stata negata per l'assenza del requisito della flagranza del reato, sul rilievo che i fatti denunziati erano già accaduti nel momento in cui si era verificato l'intervento dei militari, i quali non avevano potuto assistere "neppure a un segmento di azione riconducibile al delitto di maltrattamenti".
In particolare, la dinamica dei fatti viene così riassunta:
-il 4 maggio 2021 alle ore 10.00 R. C., coabitante con l'indagato, si recava dai carabinieri, riferendo loro della lite intercorsa con N. S. la sera precedente all'interno dell'abitazione;
-alle ore 11.00 la R. C. chiedeva l'intervento degli operanti presso l'abitazione ove vi era anche l'indagato e dichiarava di temere per la propria incolumità, pur soggiungendo di non volere denunciare il compagno il quale insisteva per la riappacificazione;
-all'interno della abitazione I carabinieri notavano unicamente alcuni suppellettili danneggiati.
Il G.i.p. rilevava, poi, l'assenza dei requisiti di colpevolezza difettando il vincolo parafamiliare tra autore del reato e persona offesa.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto, lamentando l'erronea interpretazione della legge e i vizi motivazionali, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, laddove era stato effettuato un giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendoli mancanti, senza però considerare che le parti convivevano da un mese e che in tale periodo l'indagato aveva maltrattato con abitualità la compagna.
3. La difesa ha depositato - a mezzo PEC - una memoria nella quale si evidenziano l'assenza di flagranza o di flagranza differita, la mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e la assenza di querela nell'ipotesi di riqualificazione del reato in altro meno grave.
4.II ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
4.1. Se è vero che il G.i.p. non doveva, in sede di convalida dell'arresto, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è, del pari, vero che quest'ultimo ha congruamente motivato, come previsto dalla legge, sull'assenza del requisito della flagranza/quasi flagranza, requisito rispetto al quale nulla, invece, si dice nel ricorso.
4.2. Mette conto sottolineare che è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorchè il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti (Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085 ).
La flagranza del reato può, quindi, essere desunta sulla base della constatazione da parte delle forze dell'ordine delle condizioni dell'abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l'intervento d'urgenza o delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso terzi per sottrarsi all'aggressione dell'indagato.
E' di tutta evidenza come nel caso in esame non si sia verificato nulla di tutto ciò e come, pertanto, correttamente il G.i.p., escludendo il requisito della flagranza, non abbia potuto procedere alla convalida dell'arresto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 settembre 2021