I Giudici di legittimità affermano un nuovo principio di diritto in tema di prescrizione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 41201, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma il seguente principio di diritto: «Il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, interrompe la prescrizione del proprio credito sia nei confronti dell'intimato opponente, sia...
Svolgimento del processo
1. Nel 1996 il B. s.p.a. (la cui posizione creditoria, per effetto di successive cessioni e fusioni, è infine pervenuta alla società A. SPV s. .I., odierna ricorrente, rappresentata volontariamente dalla P. Asset Management) chiese ed ottenne dal Pretore di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti di G. G. e A. G., debitrici solidali. Propose opposizione al suddetto decreto la sola G. G. (il ricorso non riferisce con quale esito).
2. Quindici anni dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo la A. SPV iniziò, sulla base di esso, l'esecuzione forzata nei confronti di A. G.. Quest'ultima si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, la prescrizione del credito.
Il Tribunale di Catania, con sentenza 2515/12, accolse l'opposizione e dichiarò prescritto il credito messo in esecuzione.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
3. Con sentenza 8 ottobre 2018 n. 2097 la Corte d'appello di Catania rigettò il gravame.
Ritenne la Corte d'appello che:
-) il credito della A. era soggetto a prescrizione decennale;
-) il termine decennale era spirato;
-) l'opposizione proposta dall'altra debitrice solidale, G. G., avverso il decreto ingiuntivo, non valse ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti di A. G., in quanto se uno soltanto dei coobbligati solidali destinatari di un decreto ingiuntivo propone opposizione allo stesso, il decreto acquista definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all'intimato non opponente.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da A. SPV, per il tramite della propria mandataria P. Asset Management s.p.a.. A. G. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360,
n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1306 e 1310 c.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene - in estrema sintesi - che la Corte d'appello avrebbe fatto confusione fra la disciplina del giudicato e la disciplina delle obbligazioni solidali.
È vero - sostiene la ricorrente - che il decreto ingiuntivo pronunciato nei
confronti di due persone, ma avverso il quale sia tempestivamente proposta opposizione da una soltanto di esse, acquista l'efficacia di giudicato nei confronti dell'altra.
Tuttavia è altresì vero che queste regole non hanno nulla a ,che vedere con la
disciplina della prescrizione.
Che il credito nasca da un contratto o dal giudicato, la prescrizione di esso è comunque interrotta dall'atto col quale si introduce un giudizio: e poiché l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce i suoi effetti anche nei confronti di tutti gli altri, la pendenza del giudizio tra la banca creditrice e l'unica condebitrice opponente ha avuto l'effetto di interrompere il corso della prescrizione anche nei confronti della condebitrice non opponente.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, co. 2, c.c. (così Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16408 del 17/07/2014; Cass. 29 marzo 2007, n. 7737, in tema di opposizione a precetto; Cass. 29 maggio 2013, n. 13438, in tema di resistenza rispetto ad un'impugnativa per revocazione; Sez. L - , Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in tema di opposizione a sanzione amministrativa).
Pertanto la società creditrice, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da G. G. e domandandone il rigetto, ha interrotto la prescrizione nei confronti dell'opponente, e tale interruzione ha prodotto gli effetti di cui all'articolo 1310 c.c., determinando dunque l'interruzione della prescrizione anche nei confronti di A. G..
3. Non rileva, in senso contrario, la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello.
Quella giurisprudenza, infatti, aveva ad oggetto una questione ben diversa da quella qui in esame: e cioè non già se l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno solo dei coobbligati solidali interrompa la prescrizione del credito anche nei confronti degli altri; ma la diversa questione consistente nello stabilire se il coobbligato non opponente possa giovarsi del giudicato formatosi nei confronti del condebitore che abbia proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 22696 del 06/11/2015, Rv. 637144 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 16390 del 14/07/2009, Rv. 609256 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 7881 del 20/05/2003, Rv. 563330 - 01).
4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, la quale tornerà ad esaminare il gravame proposto dalla società creditrice facendo applicazione del seguente principio di diritto:
"il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, interrompe la prescrizione del proprio credito sia nei . confronti dell'intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti".
5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte · d'appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.