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10 gennaio 2022
Nessuna scusante per l’automobilista che non paga il parcheggio perché è senza monete

Resta a carico dell'agente l'onere di provare che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa e di avere fatto tutto il possibile per osservare la legge.

La Redazione

L'automobilista si rivolgeva al Giudice di Pace di Firenze per proporre opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura a seguito del ricorso da lui presentato avverso un verbale di contravvenzione al Codice della strada. Nello specifico, egli aveva lasciato la sua vettura in sosta presso un'area a pagamento senza corrispondere la tariffa prevista. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, così come il Tribunale a seguito di gravame.
Contro tale decisione, l'automobilista propone ricorso per cassazione, lamentando il fatto che i parchimetri predisposti dal Comune ai fini del pagamento della tariffa di sosta non accettavano banconote o carte di credito, dunque, non avendo egli moneta con sé, la sosta si sarebbe dovuta ritenere legittima.

Con l'ordinanza n. 277 del 7 gennaio 2022, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso tenendo conto che in tema di sanzioni amministrative vige il principio per il quale basta la prova della condotta commissiva o omissiva contemplata nella norma.
Come evidenziato dalla Corte, «L'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicché “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell'agente».
Nel caso di specie, l'automobilista non aveva assolto tale onere, posto che il ricorso non può risolversi in un'inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito per ottenere una nuova decisione sul fatto.
Per questa ragione, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.