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11 gennaio 2022
Sospesa l’ordinanza del Presidente della Regione Campania che rinviava la ripresa della didattica in presenza al 29 gennaio 2022

Il TAR Napoli ha sospeso in via cautelare l'ordinanza con la quale il Presidente della Regione Campania ha sospeso la didattica in presenza presso le scuole dell'infanzia, elementari e secondaria di primo grado fino al 29 gennaio 2022, essendo lo svolgimento di tali attività durante l'emergenza sanitaria già minuziosamente regolata dalla normativa di rango primario.

La Redazione

Con il decreto n. 19 del 10 gennaio 2022, il TAR Napoli ha sospeso in via cautelare l'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania aveva disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza presso tutte le scuole regionali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado fino al 29 gennaio 2022.

Le ragioni sottese a tale differimento sono riconducibili all'estrema contagiosità della variante omicron, dunque la finalità era quella di contenere e contrastare la diffusione del virus da Covid-19 nelle scuole, adottando un'ordinanza contingibile e urgente contenente misure volte a tutelare la salute, misure certamente più restrittive rispetto a quelle adottate a livello generale per via dell'aggravamento del rischio sanitario.

Alcuni genitori, però, impugnavano la suddetta ordinanza del Presidente della Regione nella parte in cui disponeva la sospensione delle attività scolastiche nei termini sopra esposti fino al 29 gennaio 2022 in ragione del contrasto con il D.L. n. 1/2022, il quale ha ampliato quanto già previsto dall'art. 1, D.L. n. 111/2021. Tale normativa di rango primario, dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, regolamenta la gestione dei servizi e delle attività didattiche durante la pandemia con l'obiettivo di prevenire il contagio e di garantire l'espletamento delle stesse in presenza, escludendo uno spazio residuo per eventuali ordinanze contingibili che vadano a diversamente disciplinare gli stessi settori.

Per questa ragione, il TAR Napoli ha deciso di sospendere l'ordinanza del Presidente della Regione Campania, essendo l'espletamento delle attività scolastiche in stato di emergenza sanitaria già dettagliatamente regolate dalle disposizioni di rango primario, tenendo conto, inoltre, che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco è già stato operato dal legislatore nazionale, il quale ha fatto delle scelte che non sono sindacabili dal giudice se non attraverso un incidente di costituzionalità.

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