Così ha deciso il TAR Emilia Romagna, respingendo la richiesta del ricorrente che chiedeva di impartire all'ASL l'ordine di somministrargli il vaccino Pfizer quale prima dose.
Il ricorrente chiedeva al Tribunale di impartire l'ordine alla ASL di Bologna di somministrargli quale prima dose di vaccino anti Covid-19 quello di marca Pfizer, in quanto era sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se somministrare Pfizer oppure Moderna.
In sede di delibazione monocratica ante causam, con il decreto n. 7 del 10 gennaio 2022 il TAR ha respinto la richiesta del ricorrente, in quanto la scelta del vaccino da somministrare è rimessa solo e unicamente all'autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla base dell'anamnesi e dei dati clinici rilevati a carico del vaccinando. Ciò trova fondamento nell'esigenza di tutelare la salute delle persone, senza che possa venire ad esistenza una sorta di diritto di opzione dell'interessato a vedersi somministrare un tipo di vaccino anziché un altro.
TAR Emilia Romagna, decreto 10 gennaio 2022, n. 7
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;
Premesso che con l’istanza suindicata qui prodotta in data 9 gennaio 2022 omissis chiede che questo Tribunale ordini alla AUL Bologna di somministrare al medesimo quale prima somministrazione di vaccino anticovid- 19 la dose di vaccino sub specie Pfizer;
che in particolare, come fatto presente in precedenti richieste rispettivamente del 17/11/2021 e del 30/11/2021 omissis vuole che gli venga somministrato il vaccino Pfizer e non altro vaccino ( Moderna ), essendo a suo dire “sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna”
Rilevato che la richiesta di che trattasi non appare meritevole di positivo apprezzamento atteso che la scelta del vaccino a somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro
Considerato altresì che in sede di operazioni propedeutiche alla materiale somministrazione del vaccino il paziente deve fornire il consenso informato
P.Q.M.
Respinge l'istanza di decreto cautelare ante causam avanzata ai sensi dell’art. 61 c.p.a. nel senso Ordine che il presente decreto sia comunicato al richiedente, all’AUSL di Bologna e alla Regione Emilia Romagna