Di conseguenza, l'omessa valutazione dell'istanza trasmessa telematicamente e lo svolgimento dell'udienza in assenza del difensore dell'imputato comportano la nullità dell'intero giudizio, nonché della decisione emessa al termine.
La Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco aveva condannato l'imputato per il reato di furto aggravato.
Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la nullità della sentenza impugnata poiché la Corte di merito aveva omesso di valutare l'istanza di rinvio dell'udienza per l'adesione del suo...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 10 aprile 2018, con cui B.A. era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 bis, comma terzo, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, previa effrazione della porta di ingresso dell'abitazione di S.M., si introduceva all'interno dei locali e dopo aver forzato le porte di accesso a due camere da letto, si impossessava di preziosi di oro giallo e bianco, nr. 7 orologi in acciaio ed un braccialetto di perle del valore complessivo di euro 3.000, tutti beni di proprietà della predetta - con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose - con la recidiva reiterata specifica - in Abbadia Lariana (LC) in data 30 novembre 2015.
2. Il B., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 420 ter, 599 bis cod. proc. pen., 111 e 24 Cost.. Si deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto, all'udienza del 22 ottobre 2019, la Corte di appello ometteva di valutare l'istanza di rinvio per l'adesione del difensore di fiducia avv. M.T. all'astensione proclamata in data 30 settembre 2019 dall'Unione delle Camere Penali Italiane per quel giorno, trattava il procedimento in presenza dell'avv. S. nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e non disponeva il rinvio ad altra udienza. L'avv. T. aveva provveduto in data 4 ottobre 2019 e, cioè, con largo anticipo, ad inviare tramite posta elettronica certificata - poiché non era andata a buon fine una prima comunicazione via fax e nell'impossibilità fisica dello stesso al deposito a mani - alla cancelleria della Corte di appello di Milano, Sez. 2, la dichiarazione di astensione debitamente motivata (all. 2). Il verbale di detta udienza (all. 1) e la sentenza impugnata sono privi di riferimenti all'assenza motivata del difensore di fiducia. La disciplina speciale contenuta all'interno del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, all'art. 3 rubricato "Effetti dell'astensione" prevede espressamente, al primo comma lettera b), che, affinché sia considerata valida l'adesione allo sciopero questa debba essere "comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". Di conseguenza la trasmissione via posta elettronica certificata della comunica zione di adesione all'astensione dell'udienza pare essere funzionale a garantire l'economia processuale, fermo restando l'onere del difensore alla dimostrazione della tempestività dell'invio. Nella fattispecie in esame, si trattava di una mera comunicazione (divergente dal punto di vista strutturale e funzionale dalla notifica) di un fatto noto agli operatori del diritto in ambito penale e il fax della cancelleria non era funzionante. Il mancato e, quindi, immotivato rinvio dell'udienza non consentiva alla difesa dell'imputato di valutare unitamente al P.G. la possibilità di concordare una pena con rinuncia ai motivi di appello come previsto dall'art. 599 bis cod. proc. pen., ciò in aperto contrasto con le norme costituzionali sull'inviolabilità del diritto alla difesa.
2.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che la condanna in ordine al reato di furto aggravato si è basata su argomentazioni incomplete oltreché. illogiche e contraddittore che hanno portato a ritenere le circostanze emerse nel processo, certamente di natura indiziaria, già di per sé tali da integrarsi così precisamente e inevitabilmente le une nelle altre, così da costituire un vero e proprio cerchio di evidenza probatoria a carico del prevenuto.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111, 24, 27 Cost., 62 bis e 132 cod. pen.. Si osserva che la sentenza impugnato ha erroneamente indicato la protesta di innocenza quale motivo di diniego delle circostanze attenuanti generiche, in viola zione degli artt. 24, comma secondo, Cost. e 27, comma terzo, Cost..
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato. La dedotta questione della nullità delle sentenza di secondo grado, per violazione del diritto di difesa conseguente all'omessa partecipazione del difensore all'udienza svolta dinanzi alla Corte d'appello, cui era stata inviata con la posta elettronica certificata la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione proclamata da organismo di categoria, involge il profilo dell'ammissibilità dell'invio di comunicazioni e istanze all'autorità giudiziaria mediante il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata (PEC). In linea generale, le parti private non possono effettuare comunicazioni, notifica zioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, D.R., Rv. 278127; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 270702, entrambe relative ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, A., Rv. 276915, concernente analoga fattispecie nel procedimento di sorveglianza; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N, Rv. 274160, riguardante l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata, poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192). Tuttavia, la fattispecie dell'inoltro all'autorità giudiziaria della comunicazione di adesione all'astensione proclamata dagli organismi di categoria da parte del difensore dell'imputato, è disciplinata con precise indicazioni (art. 3 del codice di autoregolamentazione, emanato ai sensi dell'art. 2 bis I. 12 giugno 1990, n. 146, norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), ove si prevede che l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". Da tale elemento, consegue l'ammissibilità della trasmissione dell'istanza in questione anche con lo strumento della posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 37142 del 22/10/2020, C., non massimata; Sez. 2, n. 4655 del 08/01/2020, B., Rv. 277800; Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018, S., Rv. 273424; Sez. 5, n. 4718 del 18/11/2019, dep. 2020, L., non massimata; Sez. 1, n. 46626 del 25/11/2019, V., non massimata; Sez. 1, n. 43957 del 9/7/2019, Q., non massimata); e ciò in continuità con l'orientamento che aveva riconosciuto la legittimità della trasmissione Via telefax alla Cancelleria del giudice procedente della richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria (Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 271740), considerando non solo il risultato dell'interpretazione letterale della norma, ma anche quelli conseguenti ad un'interpretazione «adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo» (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259928). Il risultato interpretativo coincide con quello che ha riconosciuto la legittimità del ricorso anche alla posta elettronica certificata per la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., considerata la «particolare natura, cartolare ed informale, del pro cedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti ad horas, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni» (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, dep. 2019, G., Rv. 275185; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, dep. 2019, B., Rv. 275600). Nella fattispecie in esame, come risulta dall'esame degli atti del fascicolo processuale (consentito data la natura del procedimento), il difensore aveva inviato l'istanza a mezzo pec il 4 ottobre 2019 ed il sistema informatico aveva attestato il ricevimento nella casella di destinazione e, pertanto, entro il termine fissato dal codice di autoregolamentazione per l'udienza del 22 ottobre 2019. L'omessa valutazione dell'istanza e lo svolgimento del giudizio di appello nell'assenza del difensore dell'imputato costituiscono motivo di nullità assoluta, che tra volge l'intero giudizio di appello e la decisione pronunciata all'esito. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.