Sospesa l'ordinanza del Sindaco di Agrigento con la quale era stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio dal 15 gennaio al 24 gennaio 2022, poiché l'art. 1 D.L. n. 111/2021, modificato in sede di conversione, prevede la possibilità di derogare alla normativa nazionale solo in zona rossa, mentre il territorio di Agrigento si trova in zona arancione.
L'
Preso atto di ciò, il Presidente della Regione Sicilia emetteva l'ordinanza n. 3/2022 con la quale veniva istituita la zona arancione per il Comune di Agrigento, a seguito della quale il Sindaco di Agrigento disponeva con apposita ordinanza la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio dal 15 gennaio al 24 gennaio 2022, non tenendo conto della modifica all'originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione che limita alle sole zone rosse la facoltà di adottare provvedimenti in deroga alla normativa nazionale.
Per questa ragione, con il decreto n. 34 del 17 gennaio 2022, il TAR Palermo sospende l'ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14 gennaio 2022, considerando che né l'ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 7 gennaio 2022, né la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12 gennaio 2022 possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in tema di attività scolastiche nelle more dell'emergenza sanitaria.
TAR Palermo, sez. I, decreto 17 gennaio 2022, n. 34
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto che l’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – nel testo modificato dalla legge di conversione 24/09/2021 n. 133 e dall’art. 16 del D.L. 24/12/2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – prevede che fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa (grassetto dell’estensore) e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.”;
Considerato che:
- l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 13.01.2022, con la quale è stata istituita la c.d. “zona arancione” per il territorio del Comune di Agrigento, dispone l’applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale;
- né l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 7.01.2022 - il cui art. 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali - nè la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12.01.2022 (Istruzione e formazione professionale e Sanità) – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1/2022 - possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid19;
Ritenuto che:
- la impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale, senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione della invocata tutela cautelare;
- che debba conseguentemente accogliersi l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendersi l’esecutività dell’impugnata ordinanza sindacale, con l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici così come regolati dalla normativa emergenziale di rango primario;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende gli effetti della ordinanza impugnata.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10.02.2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.