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18 gennaio 2022
La sospensione delle attività didattiche in presenza può avvenire solo in zona rossa

Sospesa l'ordinanza del Sindaco di Agrigento con la quale era stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio dal 15 gennaio al 24 gennaio 2022, poiché l'art. 1 D.L. n. 111/2021, modificato in sede di conversione, prevede la possibilità di derogare alla normativa nazionale solo in zona rossa, mentre il territorio di Agrigento si trova in zona arancione.

La Redazione

L'art. 1, comma 4, D.L. n. 111/2021Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 133/2021 e dall'art. 16 D.L. n. 221/2021, dispone che fino al 31 marzo 2022 i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché i Sindaci, possono derogare alle disposizioni di cui al comma 1 per specifiche aree di territorio o singoli istituti solo in zona rossa, ovvero in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità riconducibili alla diffusione del Covid-19 nella popolazione scolastica.

Preso atto di ciò, il Presidente della Regione Sicilia emetteva l'ordinanza n. 3/2022 con la quale veniva istituita la zona arancione per il Comune di Agrigento, a seguito della quale il Sindaco di Agrigento disponeva con apposita ordinanza la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio dal 15 gennaio al 24 gennaio 2022, non tenendo conto della modifica all'originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione che limita alle sole zone rosse la facoltà di adottare provvedimenti in deroga alla normativa nazionale.
Per questa ragione, con il decreto n. 34 del 17 gennaio 2022, il TAR Palermo sospende l'ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14 gennaio 2022, considerando che né l'ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 7 gennaio 2022, né la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12 gennaio 2022 possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in tema di attività scolastiche nelle more dell'emergenza sanitaria.

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