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26 gennaio 2022
L’appello scansionato e privo di firma digitale è inammissibile, anche se trasmesso via PEC dal difensore

Lo ha ribadito la Cassazione, confermando l'inammissibilità del gravame in quanto non era stato depositato nel rispetto dei requisiti del documento informatico. L'invio dell'atto tramite la PEC del difensore non consente di risalire con certezza né all'autore né alla conformità della copia-immagine all'originale.

La Redazione

L'imputato propone ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
L'atto di gravame era stato scannerizzato e trasmesso alla cancelleria del giudice via PEC dello studio del difensore, il quale aveva firmato manualmente e materialmente l'atto.

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