Il giudice deve verificare la completezza delle notificazioni ed eventualmente rilevare d'ufficio il mancato avviso ad un difensore tra i due che assistono l'imputato, non potendo operare alcuna sanatoria qualora la dialettica in presenza delle parti sia assente.
Con procedura cartolare ai sensi dell'
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in camera di consiglio e con procedura cartolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da F.P. avverso la sentenza del 24 maggio 2019 del Tribunale di Crotone che, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. commesso il g. 11 febbraio 2010 quando, richiesto di allontanarsi dalla zona di sicurezza del locale ospedale, aveva minacciato l'agente di polizia incaricato del servizio di ordine.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'avvocato T.S. chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge. Deduce che per l'udienza del 21 dicembre 2020 non gli era stato dato avviso benché, con dichiarazione del 30 ottobre 2020, presente agli atti e precedente alla spedizione dell'avviso, l'imputato lo avesse nominato difensore di fiducia, revocando la nomina dell'avvocato T.S. del foro di Taranto. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge poiché la decisione di inammissibilità dei motivi di appello non si confronta con la motivazione, tutt'altro che generica e aspecifica dell'atto di impugnazione.
3.Il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, procedura prorogata con d.l. 228 del 31 dicembre 2021.
Motivi della decisione
1. È fondato, con valore assorbente, il primo motivo di ricorso. È pacifico, infatti, alla stregua degli atti del fascicolo processuale, che l'imputato, in data precedente alla spedizione del decreto di fissazione dell'udienza e avviso al difensore, aveva dichiarato di revocare uno dei difensori di fiducia (indicato al femminile) ed aveva nominato l'avvocato T.S.. L'avviso per l'udienza del 20 dicembre 2020, tenuta con trattazione scritta, era stato notificato, anche ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. al precedente difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Mario Prato, che aveva redatto i motivi di appello (mai revocato) e che in vista dell'udienza, non avendo richiesto la trattazione in presenza, aveva inviato le proprie conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento dell'appello. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno dei difensori, comporta una nullità a regime intermedio. Il contrasto sulla possibilità e modalità di sanatoria di tale nullità è stato superato, a partire da una risalente decisione delle Sezioni Unite, secondo la quale tale nullità è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187). Le conclusioni della giurisprudenza riposano sull'affermazione secondo cui è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice. Il rilievo, ai fini del caso che ci occupa, di tale precedente impone un esame più approfondito della questione esaminata dalle Sezioni Unite e delle ragioni del principio di diritto affermato. Le Sezioni Unite, premesso che la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l'unico rimedio possibile è l'impugnazione della sentenza, hanno analizzato la disciplina della sanatoria in senso stretto delle nullità a regime intermedio e relative di cui all'art. 181 cod. proc. pen., che, per tutte, la subordinano, ferma la rilevabilità di ufficio, all'eccezione di parte e le disposizioni recate dagli artt. 182, comma 2 cod. proc. pen. (quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4), comma 3 (i termini per rilevare o eccepire la nullità sono stabiliti a pena di decadenza) e la loro relazione con il disposto dell'art.183, che recita: "salvo che sia diversamente stabilito le nullità sono sanate: a) "se la parte interessata rinuncia espressamente ad eccepirle o accetta gli effetti dell'atto; b) "si è avvalsa delle facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato" (lett. b)". Secondo le Sezioni Unite, il complesso sistema che le norme in esame delineano consente di affermare che il difensore, anche unico, che rappresenta la parte, è gravato dell'onere d'eccezione di nullità di un atto al più tardi subito dopo il suo compimento, perché l'interesse al rispetto della regola processuale va identificato in rapporto all'effetto dell'atto, e come tale assorbe l'aspettativa d'esito del procedimento dell'organo d'accusa o dell'imputato, titolari del diritto, e che, una volta che l'effetto si verifichi, o la parte compia l'atto consecutivo {che nel processo è costituito al più tardi dalle conclusioni), non è consentito individuare un ulteriore interesse della parte stessa. Approfondendo la questione dei limiti di applicabilità degli artt. 182 e 184 cod. proc. pen., in caso di comparizione di uno solo dei difensori fiduciari che nulla eccepisca in ordine all'omesso avviso all'altro difensore, è stato rilevato, infine, che l'efficacia sanante alla mera comparizione del codifensore silente trova fondamento non solo nella unitarietà della posizione giuridica del collegio difensivo, ma sul rilievo che non è consentito al difensore presente "omettere di esaminare il fascicolo processuale e di constatare la carenza dell'avviso, consapevole della responsabilità che il suo ministero gli assegna nella vigente formulazione delle disposizioni di cui agli artt. 182 e 184 cod. proc. pen. che hanno ribadito il dovere di lealtà processuale, pur se in un ristretto ambito, quello, cioè, volto a dissuadere dall'utilizzazione di mere astuzie processuali, nella sostanza non incidenti sulla concreta assistenza dell'imputato, perché dimostrative della carenza di interesse a fare rilevare l'irregolarità", senza che, peraltro, possa essere posto in discussione il principio secondo cui "il processo significa rispetto delle forme, delle quali l'interessato può avvalersi nel modo più opportuno, per esercitare la difesa", dovendosi, infatti, focalizzare l'attenzione sul problema dei "precisi confini dell'accertamento delle conseguenze derivanti dalla presenza del difensore, il quale si astiene dal dedurre la nullità rilevante dal mancato avviso all'altro codifensore. La sua presenza determina la sanatoria, perché la "parte interessata" e, cioè, il componente dell'ufficio difensivo assiste per intero al giudizio e conclude, senza svolgere alcun rilievo". Ritiene il Collegio che il sistema delineato negli artt. 182, 183 e 184 cod. proc. pen. e l'onere che incombe al difensore, innanzi illustrati, sono all'evidenza configurati sulla "presenza" del difensore al compimento dell'atto e, più in generale, sulle modalità di trattazione dell'udienza nel dibattimento di appello (per quel che qui rileva), udienza che presuppone la presenza fisica e necessitata di un difensore, anche di ufficio, quale sostituto del difensore di fiducia che non sia comparso: è a ben vedere, la combinazione tra assenza volontaria dell'imputato e l'inerzia del difensore che dà luogo alla sanatoria della nullità nel senso che la legge non autorizza il giudice a valutazione d'interesse dell'imputato ad essere presente al compimento di alcun atto del procedimento, affidato per legge al difensore in nome e per conto della parte, bensì solo a stabilire, al momento della costituzione della stessa parte, se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e non sia impedito a comparire. E si tratta, tuttavia, di un sistema che non appare compatibile con le modalità di trattazione scritta dell'udienza, introdotta dall'art. 23-bis del d.l. del 28 ottobre 2020 per i procedimenti in appello, giustificata da ragioni di carattere "sanitario", dirette cioè a ridurre i "contatti" tra le persone, evitare "assembramenti" e ridurre il rischio di contagio per le note difficoltà connesse agli spostamenti sul territorio ed all'accesso alle cancellerie degli uffici giudiziari. L'udienza con modalità cartolari prescinde, infatti, da adempimenti che fanno capo al difensore al quale l'ufficio giudiziario trasmette (immediatamente) la requisitoria del Procuratore generale qualora la parte, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza, non abbia chiesto la trattazione in presenza dell'udienza stessa e che, nel prosieguo, non avendo richiesto la trattazione in presenza, può avvalersi del diritto di presentare per iscritto le proprie conclusioni al giudice. Rispetto a tale incedere del procedimento di fissazione e trattazione dell'udienza non è configurabile, neppure in nome del principio di lealtà processuale, un onere del difensore di esaminare il fascicolo, onere direttamente correlato, nella giurisprudenza innanzi esaminata, piuttosto che ad accertamenti preliminari presso la cancelleria, alla presenza in udienza ed al momento dialogico della costituzione del rapporto processuale con la parte. Nel contesto normativo delineato dall'art. 23-bis del d.l. 137 del 2020, costituisce quindi onere per il giudice quello di verificare la completezza delle notificazioni alle parti, con il conseguente potere di rilevare di ufficio il mancato avviso di un difensore tra i due che assistono l'imputato, non potendo operare, in mancanza della dialettica in presenza delle parti, alcuna sanatoria della riscontrata omessa notifica che comporta una nullità nell'assistenza e intervento dell'imputato e nell'esercizio dei suoi diritti di difesa. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro non essendo stato dato avviso della fissazione dell'udienza ad uno dei difensori dell'imputato, difensore che, pertanto non è stato messo in condizone di chiedere la trattazione del processo in presenza e, comunque, svolgere le sue conclusioni dinanzi al giudice nell'udienza che si è tenuta con modalità scritta, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.