A differenza di quanto accade nelle ipotesi di invalidità o sopravvenuta inefficacia, nei casi di procura inesistente l'attività del difensore non ha effetti sulla parte.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
<<il Tribunale, accolta la domanda proposta da I., P. e M. M., dichiarò l'esistenza di una servitù di passaggio, anche carrabile, a carico del fondo di proprietà di G.S., che condannò a rimuovere un muretto sormontato da rete, che parzialmente impediva l'accesso al passaggio, disattendendo l'eccezione di prescrizione, ex art. 1O73 cod civ., del diritto di servitù per il protratto non uso per un ventennio; - la Corte d'appello di Bari con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l'impugnazione proposta dalla convenuta; - l'insoddisfatta appellante, ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di cinque motivi di doglianza e I.M. resiste con controricorso>>; che il relatore ha motivatamente proposto dichiararsi inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; osserva Il ricorso è inammissibile per le ragioni processuali prioritarie di cui appresso. Già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998, si ebbe a precisare che la procura per il ricorso per cassazione - che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione - è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Rv. 512340). Successivamente, si è ulteriormente chiarito che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all'esito della pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., né, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., persista la validità della procura per il giudizio di appello (Sez. 6, n. 19226, 11/9/2014, Rv. 633148; conf. ex multis, Cass. nn. 58/2016, 17901 /2020); con la conseguenza che è inidonea allo scopo, e causa d'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Sez. 1, n. 13558, 30/7/2012, Rv. 623518. Non si è mancato di spiegare le ragioni che impongono specialità e posteriorità rispetto alla sentenza fatta oggetto del ricorso, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado (Sez. 3, n. 27540, 21/11/2017, Rv. 646468). Nel caso in esame il Collegio ha avuto modo di constatare che la procura, spillata al ricorso, dopo l'ultima pagina di esso: - non reca indicazione della data, di talché non si è in grado di stabilire se la stessa sia stata rilasciata prima o dopo la sentenza d'appello impugnata; - è priva di qualunque riferimento specifico al ricorso per cassazione; - evoca una rappresentanza e difesa <<in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione, con ogni più ampio potere incluso quello di chiamare in causa terzi, promuovere domande autonome (...)>>, chiaramente riferita al giudizio di merito e largamente inconferente rispetto a quello di legittimità. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile stante la inesistenza di procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo - tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte - seguono la soccombenza. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, cosicché le spese processuali vanno poste a carico del medesimo; ciò a differenza di quanto avviene nel diverso caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", nel quale l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida (ma, tuttavia, esistente), è idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (S.U., n. 10706, 10/5/2006, Rv. 589872; conf., ex multis, Sez. 3, n. 961/2009; Sez. L., n. 11551/2015 - in un caso identico-; Sez. 3, n. 58/2016; Sez. 6, n. 27530/2017; Sez. 3, n. 13055/2018). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato S.G., in proprio, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.