La Legge numero 248/2005 fissa i nuovi limiti al di sotto dei quali il riscossore non può procedere all'esecuzione immobiliare. Per la Cassazione, tale modifica deve trovare applicazione nei procedimenti che sono ancora pendenti alla data di entrata in vigore della stessa.
Un avvocato proponeva domanda volta ad ottenere, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'ordine di provvedere allo sgravio di due cartelle esattoriali e di promuovere l'immediata cancellazione dell'ipoteca sugli immobili di sua proprietà nonché la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Salerno accoglieva tale istanza, conseguendone...
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza n. 76/2010, depositata il 17 settembre 2010, con cui il Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava dei Tirreni aveva condannato l'Agenzia delle Entrate in solido con E.TR S.p.a. (indicata nella sentenza impugnata in questa sede come ETR), poi Equitalia S.p.a. ed attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati in euro 10.000,00, oltre II interessi e spese processuali in favore dell'avv. L.P., pronunciando sulla domanda da quest'ultima proposta con atto notificato in data 10 novembre 2011 e volta ad ottenere, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'ordine di provvedere allo sgravio di due cartelle esattoriali e di promuovere l'immediata cancellazione dell'ipoteca sugli immobili di sua proprietà e, nei confronti di E.TR. S.p.a., l'ordine di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca su immobili di sua proprietà nonché la condanna delle convenute al risarcimento dei danni. In particolare, l'attrice aveva dedotto che la CTR Campania, con sentenza n. 373/4/2005 del 14 novembre 2005, aveva accolto l'appello proposto dalla P. avverso la sentenza della CTP di Salerno n. 11/2004 che aveva rigettato il suo ricorso avverso le predette due cartelle; in data 30 gennaio l'attuale ricorrente aveva inviato lettera di diffida stragiudiziale all'Agenzia delle Entrate e a E.TR. S.p.a., affinché la prima provvedesse allo sgravio delle già indicate cartelle esattoriali e la seconda provvedesse alla cancellazione dell'ipoteca iscritta non solo sull'appartamento di proprietà dell'attrice ma anche sul vano cantinato di cui la medesima era comproprietaria per un terzo e per il quale era stato concluso preliminare di compravendita con fissazione della data del 31 dicembre per la stipula del rogito; la richiamata sentenza della CTR era stata notificata alle controparti in data 7 aprile 2006; alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio l'Agenzia non aveva provveduto alla sgravio delle cartelle esattoriali in parola e la P. non aveva potuto vendere la propria quota della cantina a F.M., cui aveva dovuto restituire anche il doppio della caparra confirmatoria, pari a euro 5.000,00. Si costituì la P. chiedendo il rigetto del gravame e propose, a sua volta, appello incidentale per la condanna in solido delle controparti al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Non si costituì in secondo grado Equitalia E.TR. S.p.a. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 43/2018, pubblicata in data 11 gennaio 2018, dichiarata la giurisdizione del G.O. in relazione alla presente controversia, dichiarò la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, accolse l'impugnazione principale e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande proposte dalla P., rigettò l'appello incidentale e regolò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito. Avverso la sentenza della Corte territoriale L.P. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso Agenzia Entrate - Riscossione. L'intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973», sostenendo che la Corte di merito non avrebbe considerato che l'importo totale del credito iscritto a ruolo, in forza del quale erano state emesse le cartelle esattoriali ed era stata iscritta l'ipoteca di cui è stata chiesta la cancellazione, fosse inferiore ad euro 8.000,00. Al riguardo richiama sentenze di legittimità secondo cui l'ipoteca non può essere iscritta per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare dal momento che l'art. 2808 c.c. definisce l'ipoteca come forma di garanzia reale che attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito. Ne consegue che se è vietata l'espropriazione immobiliare, l'iscrizione ipotecaria è illegittima, né può ritenersi che tale interpretazione possa essere disattesa a causa del fatto che in seguito sia stato emesso il d.l. 40/2010, convertito in I. n. 73/2010, che ha fatto proprio il principio enunciato con la sentenza 4077/2010 delle S.U., avendo le medesime S.U. successivamente ritenuto che la norma ha recepito il precedente orientamento giurisprudenziale ma ciò non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite. Ad avviso della ricorrente, ciò che conta è la volontà oggettiva della legge quale risultante dal suo dato letterale, con la conseguenza che non può essere iscritta ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare e che, pertanto, l'iscrizione in suo danno era illegittima.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». Nella sintesi del motivo, riportata a p. 2 del ricorso, la ricorrente deduce violazione dell'«art. 2043 c.c. per omessa valutazione dei fatti che hanno generato il danno di cui si è chiesto il ristoro e della prova acquisita agli atti di causa». Con tale mezzo la P. sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che l'Agenzia delle Entrate aveva tempestivamente provveduto allo sgravio delle somme dichiarate non dovute dalla CTR e lo stesso aveva fatto l'agente della riscossione; quella Corte avrebbe pure ritenuto che non avesse alcuna valenza la circostanza che al momento in cui era stato notificato l'atto di citazione (10 novembre 2006, v. ricorso p. 2) la P. non avesse avuto alcuna comunicazione dello sgravio e che l'ipoteca non fosse stata ancora cancellata. L.P. evidenzia che lo stesso agente della riscossione, nella sua comparsa di risposta in primo grado, pur affermando di aver chiesto la cancellazione dell'ipoteca, non ne aveva indicato la data né aveva affermato che tale cancellazione fosse stata effettuata prima della notifica dell'atto di citazione; sostiene che l'iscrizione in parola, già illegittima sin dall'inizio, lo sarebbe diventata ancor di più a seguito dell'annullamento della cartella esattoriale da parte della CTR e che nessuna delle controparti avrebbe dato prova della tempestività dello sgravio né comunicato l'avvenuta cancellazione dell'ipoteca. Ad avviso della ricorrente, la cancellazione sarebbe stata chiesta solo il 20 marzo 2007, quando la presente causa era stata già da tempo incardinata; inoltre, la Corte di merito avrebbe anche erroneamente richiamato la disposizione di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. 669/96, come modificato successivamente, giacché la stessa prevederebbe che il termine dilatorio di gg 120 si applichi solo ai provvedimenti giurisdizionali che comportino obblighi di pagamento, da ciò conseguirebbe che l'obbligo di provvedere allo sgravio e alla cancellazione dell'ipoteca - anche nel caso di ritenuta legittimità dell'iscrizione dell'ipoteca in questione - decorrerebbe quanto meno dal 7 aprile 2006, data di notifica della sentenza della CTR di annullamento della cartella di pagamento in forza della quale la stessa era stata iscritta, né potrebbe essere negata efficacia alla diffida notificata all'Agenzia delle Entrate il 2 febbraio 2006, dopo il deposito della sentenza della CTR. La ricorrente precisa di aver prodotto l'estratto del PRA da cui risulta l'avvenuta iscrizione anche del fermo amministrativo, riconosciuta dal concessionario nella sua comparsa di risposta, pertanto la Corte territoriale avrebbe per mero errore dichiarato che nessun documento attestante l'avvenuto fermo vi fosse agli atti di causa. Sostiene altresì la P. che del tutto inconferente sarebbe l'affermazione in sentenza della sua pretesa inerzia dopo la notifica della sentenza della CTR, non sussistendo alcun obbligo di legge in tal senso sicché legittimamente ella avrebbe adito le vie legali. La ricorrente contesta anche, quanto alla prova del danno, l'affermazione della Corte di appello secondo cui nessuna responsabilità può ascriversi alle controparti per il fatto che la P. all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita (25 maggio 2006) ben consapevole dell'iscrizione ipotecaria e al riguardo rappresenta di aver confidato nel fatto che, essendo già stata notificata la sentenza della CTR prima della sottoscrizione del preliminare, alla data per la stipula del definitivo prevista di lì a cinque mesi le controparti avrebbero provveduto alla cancellazione dell'ipoteca. Assume poi che sarebbe "fantasiosa" l'affermazione della Corte di merito secondo cui i testi sarebbero inattendibili, perché al momento del rogito l'ipoteca non era più iscritta, risultando, invece, dagli atti di causa che l'ipoteca in questione al 31 dicembre 2006 non era stata ancora cancellata. Infine, ad avviso della ricorrente e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sussisterebbe agli atti la prova della perdita di chance, sarebbe stato allegato il danno prodotto (mancata stipula de 1 rogito e conseguente obbligo di restituzione del doppio della caparra) e l'attività della ricorrente (avvocato) giustificherebbe ampiamente anche la richiesta di risarcimento del danno all'immagine.
3. Con il terzo motivo (indicato a p. 13 del ricorso con il n. 4) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.», in quanto nella specie, per quando dedotto con i primi due motivi, soccombenti sarebbero le controparti. Ma anche a ritenere non fondati i primi due motivi di ricorso, sostiene la P. che la sua condanna alle spese sarebbe ingiustificata, risultando che la stessa non aveva alcuna notizia, al momento della citazione, del preteso avvenuto sgravio mentre l'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo non erano stati ancora cancellati sicché l'azione volta soprattutto alla cancellazione dell'ipoteca sarebbe stata giustificata. Essendo stata la cancellazione dell'iscrizione chiesta dopo la notifica dell'atto di citazione sussisterebbe una soccombenza virtuale delle controparti, alla quale conseguirebbe la condanna di queste ultime alle spese.
4. Il primo motivo è fondato. Come affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 12/04/2012, n. 5771, e ribadito poi da Cass., ord., 28/06/2017, n. 16110, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R.. La stessa ricorrente a p. 3 del ricorso afferma che la richiesta erariale era relativa alla complessiva somma di lire 3.162.000, sicché l'ipoteca non era stata iscritta (richiesta di iscrizione 1° marzo 2005, v. memoria della ricorrente p. 5, e iscritta in data 21 aprile 2005, v. controricorso p. 20) illegittimamente, in quanto, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, il ( concessionario poteva procedere all'espropriazione immobiliare solo se l'importo complessivo del credito per cui si procedeva superava complessivamente tre milioni di lire. Tale iscrizione è però divenuta illegittima successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 248 del 2005 di conversione e modifica, in vigore dal 3 dicembre 2005, che aveva inserito nel d.l. n. 203 del 3 settembre 2005, all'art. 3, comma 40, la lettera 2b-bis, che consentiva al concessionario di procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procedeva superava complessivamente euro 8.000,00, e ciò in base al principio -che il Collegio ritiene applicabile anche al caso all'esame -0 secondo cui nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni a causa del superamento dei limiti dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973a l'oggetto della domanda giudiziale ricomprende quello speciale limite costituito dal divieto di cui al precedente art. 76, che impone al riscossore di non procedere all'esecuzione immobiliare in ragione dell'ammontare del credito inferiore ad una determinata soglia, sicché la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, deve trovare applicazione nei procedimenti che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore delle norme che hanno fissato i nuovi importi, e quindi per i singoli atti compiuti successivamente (Cass., ord., 20/01/2021, n. 993, v. anche in motivazione; sull'efficacia retroattiva, in materia tributaria, delle norme procedimentali, v. Cass 14/11/2019, n. 2963 e Cass., ord., 28/11/2018, n. 30742).
5. Dall'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo.
6. Il ricorso va accolto nei termini sopra precisati; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
7. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.