La Cassazione fissa il limite alla spedizione della causa a sentenza. Tuttavia, la rinuncia diventa irrilevante in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita.
Ad un coniuge superstite veniva riconosciuto, sulla base di un testamento olografo, un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto il denaro esistente su un conto corrente. Nella controversia relativa alla successione testamentaria, il Tribunale di Pisa riconosceva al medesimo l'azione di riduzione, ritenendo che il suo comportamento...
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pisa, nella controversia relativa alla successione testamentaria di L.G., ha riconosciuto il diritto del coniuge superstite M.R., destinatario in base al testamento di un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto il denaro esistente sul conto corrente, di esperire l'azione di riduzione , in concreto proposta in relazione a una donazione che sarebbe stata realizzata dalla defunta, a mezzo di costituzione di rendita vitalizia, in favore dei nipoti ex fratre L. M., L. K. e L. S., figli di L. I., avendo il legittimario rinunciato al legato. In particolare, il Tribunale, integrato il contraddittorio con i fratelli della de cuius L. I. e L. G., ha ritenuto che il comportamento complessivo del coniuge legittimario, anteriore e successivo alla proposizione della controversia, dovesse essere valutato quale espressione di effettiva rinuncia al legato sostitutivo. La Corte d' Appello di Firenze ha confermato la decisione. In relazione alla questione dell'avvenuta rinuncia al legato, essa ha osservato che «il M. ha incassato l'importo pari alla metà del saldo attivo del libretto di risparmio e del c/ c cointestati al M. ed alla defunta moglie, per la somma di L. 2.250.000, a fronte del valore dell'eredità, accertato in primo grado e non contestato in questa sede, pari alla somma di L. 731.452,000, e che il M. ha provveduto a tutte le spese necessarie per le esequie, la sepoltura e le onoranze funebri, per la somma di L. 6.500.009, e cioè a spese facenti carico alla massa ereditaria in prededuzione rispetto al soddisfacimento di eredità e di legati. Ne consegue che correttamente il primo giudice ha escluso che l'incasso delle somme di spettanza della defunta dal libretto e dal c/ c costituiscano accettazione del legato in sostituzione di legittima, ed ha affermato, al contrario, la sussistenza di clementi validi a far ritenere che il comportamento complessivo del M. anteriore e successivo alla proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato». La sentenza è stata cassata dalla Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso. La stessa Corte d'appello di Firenze, adita m sede di rinvio, ha riconosciuto che la Suprema Corte, pure m assenza di un'esplicita articolazione del principio di diritto, aveva affermato che il coniuge legittimario, destinatario di un legato sostitutivo, non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente rinunciare al legato. Ciò posto la Corte di rinvio ha ritenuto che non fosse ravvisabile nel comportamento del legittimario alcuna rinuncia al legato sostitutivo, essendo tardiva la rinuncia formulata a verbale il 14 marzo 1996. Per la cassazione della sentenza F.C., quale erede di R. M., già costituito come tale in sede di rinvio, ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. L. M., L. K. e L. S., anche quali eredi di L. I., hanno resistito con controricorso. L. G. rimane intimato.
Motivi della decisione
1. É infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Infatti, la sentenza è stata pubblicata il 4 aprile 2016. Quindi il termine lungo annuale, stabilito nel testo originario dell'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, tenuto conto del periodo di sospensione feriale (31 giorni), coincideva non con il giorno 4 giugno, come sostengono i controricorrenti, ma con il giorno successivo 5 giugno 2017: in tale data il ricorso è stato avviato per la notificazione e mezzo del servizio postale.
2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. Si sostiene che la sentenza d'appello non fu cassata per violazione di norme di diritto, ma per vizio di motivazione. Male avrebbe fatto perciò la Corte fiorentina a ravvisare nella pronuncia di legittimità l'enunciazione del principio che il legittimario non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente rinunciare al legato. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 551 c.c. Ammesso e non concesso che la pronuncia di legittimità contenesse affermazioni giuridiche vincolanti per il Giudice di rinvio, il vincolo avrebbe dovuto essere circoscritto alla necessità della rinuncia e non al tempo della stessa rinuncia al legato sostitutivo. La rinuncia al legato, integrando una condizione dell'azione e non un presupposto processuale, potrebbe utilmente intervenire anche in corso di causa. La Corte fiorentina, pertanto, quando ha ritenuto tardiva la rinuncia al legato sostitutivo, in quanto intervenuta in corso di causa, ha fatto una non corretta applicazione della norma, nient'affatto avallata dalla pronuncia di legittimità di cassazione con rinvio.
3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La rinunzia al legato sostitutivo della legittima, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili (Cass. n. 7098/2011; n. 13785/2004), «può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato» (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996). La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che atto univoco non è la «sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato» (Cass. n. 15124/2010). Non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neanche la proposizione dell'azione di riduzione, «essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire il legato e di conseguire la legittima» (Cass. n. 26955/2008). Il legato sostitutivo rimane soggetto alla nonna generale dell'art. 649 c.c., per cui il legato si acquista immediatamente all'apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva tuttavia la facoltà di rinunciarvi. L'incompatibilità, secondo l'intento del legislatore, della vocazione a titolo particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato (Cass. n.13785/2004; n. 4883/1996; n. 11288/2007). La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011). Il fatto che l'acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l'accettazione sia inutile o irrilevante. Con l'accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia (Cass. n. 17861/2020). Consegue dalle considerazioni che precedono, che la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale, potendo la rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza, ma al limite irrilevante, in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita, che avesse consumato la facoltà dii rinuncia del legatario.
4. Ciò posto si deve in primo luogo rilavare che, diversamente da quanto si sostiene nel controricorso, nella sentenza impugnata non c'è alcun elemento che autorizzi l'illazione che l'espressione "tardiva" sia stata usata dalla Corte fiorentina come sinonimo di frustranea, in presenza di accettazione. L'espressione è stata usata volendo il giudice di rinvio alludere al fatto che la rinuncia è intervenuta a verbale, nel corso della causa, mentre, secondo il medesimo giudice di rinvio, la Suprema Corte aveva enunciato il principio che la rinuncia dovesse necessariamente precedere l'esperimento dell'azione. L'assunto riflette una lettura superficiale della sentenza di cassazione da parte del giudice di rinvio. La Corte di cassazione, nell'identificare il senso della censura proposta con il motivo accolto, che ha poi giustificato per ciò solo la cassazione della sentenza, si esprime in questo modo: «Con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono che M.R. non poteva esperire l'azione di riduzione senza prima rinunciare al legato in sostituzione di legittima e soprattutto dopo averlo conseguito mediante la riscossione delle somme attribuitegli dalla de cuius. Il motivo è fondato. Nella specie non è contestato che la disposizione testamentaria di L.G. in favore del marito costituisse legato in sostituzione di legittima, per cui in tanto M.R. avrebbe potuto esperire l'azione di riduzione in quanto avesse preventivamente rinunciato a tale legato. In ordine alla esistenza di tale rinuncia è del tutto apodittica la affermazione della sentenza impugnata, la quale si limita a condividere l'opinione del primo giudice, il quale ha affermato, al contrario, la sussistenza di elementi validi a far ritenere che il comportamento complessivo del M., anteriore e successivo alla proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato. Ad ogni modo si osserva che a nulla rileva il fatto che M. R. abbia utilizzato le somme oggetto del legato per il pagamento di debiti di cui, quale legatario non avrebbe dovuto rispondere». In questo quadro decisorio, l'espressione, usata nella decisione di legittimità, «per cui in tanto M.R. avrebbe potuto esperire l'azione di riduzione in quanto avesse preventivamente rinunciato a tale legato», costituisce semplice passaggio argomentativo, che va letto in coordinazione con le considerazioni che seguono, che non sono incentrate sul tempo della rinuncia rispetto alla proposizione della domanda, ma sui comportamenti del legatario, che i giudici di merito non potevano liquidare come irrilevanti al fine di stabilite se il legato non fosse più rinunciabile in quanto conseguito. La sentenza, quindi, al di là del vizio formalmente enunciato nella rubrica del motivo accolto (che non ha mai contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato: Cass. n. 7981 /2007; n. 1370/2013), è stata cassata per vizio di motivazione, secondo la nozione risultante dall'art. 360 c.p.c., nel testo vigente quando fu deciso l'originario ricorso.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.