Secondo la Cassazione, è sufficiente la consapevolezza dell'agente di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.
Il Giudice di prime cure affermava la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma per avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen. e riconosciuto nella loro massima estensione le già concesse circostanze attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena (della quale ha disposto la sospensione), ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Vicenza nei confronti di P.L. per il reato. di cui all'art. 589-bis cod. pen. È stata, altresì, confermata la condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili - B.O., B.M., B.S., B.L., D.M. e D.C.-, rimettendone la liquidazione al separato giudizio civile. È stata disposta una provvisionale di euro 20.000 per ciascuna B., sorelle della vittima, e di euro 10.000 per ciascuno dei D., nipoti del deceduto.
2. All'imputato è ascritta la colpa specifica, consistita nella violazione dell'art. 143 cod. strada, per avere invaso contromano (''tagliando" la curva) la corsia di marcia opposta, da cui proveniva il velocipede condotto dalla persona offesa, B.R., e degli artt.140 e 141 del medesimo codice, non essendosi trovato nelle condizioni di poter compiere tutte le necessarie manovre di sicurezza al fine di evitare l'impatto con il ciclista che si trovava nella corretta corsia di marcia; nonché la colpa generica, consistita in imprudenza e negligenza nella condotta di guida, nonostante la perfette condizioni meteo, di visibilità e del manto stradale. Lo scontro cagionava alla persona offesa lesioni gravissime da cui derivava la morte in loco.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale interpongono i rispettivi ricorsi il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e le sopra menzionate parti civili.
4. Il Procuratore generale chiede l'annullamento della sentenza relativamente alla ritenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen. e alla riconosciuta piena estensione delle circostanze attenuanti generiche. Articola all'uopo due motivi con cui deduce:
4.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con lettura minimalista e motivazione illogica e contraddittoria, la Corte di appello sostiene che l'imputato "a causa di una distrazione o della velocità" potrebbe non aver visto il ciclista (che pure era abbigliato in modo vistoso) e che sarebbero irrilevanti i rilievi eseguiti sul mezzo dell'imputato, nulla motivando invece in ordine alla visibilità immediata degli ingentissimi danni riportati dal veicolo dell'imputato. Inoltre, proprio la presenza della scarpata nel luogo di collisione con il ciclista avrebbe richiesto all'imputato una verifica degli esiti di un urto tanto violento come evidenziato dai danni riportati del suo mezzo.
4.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
La considerazione dell'età dell'imputato, che ha indotto il Giudice di appello, a riconoscere le attenuanti generiche nella loro massima estensione è frutto di un errore. Diversamente da quanto si legge nell'intestazione della sentenza impugnata, il P. è nato il 02/07/1952. La sua età non ha, pertanto, alcuna particolare rilevanza nella valutazione delle sue condizioni soggettive.
5. Le parti civili, premessa la sussistenza del loro interesse ai ricorsi giacché la diversa qualificazione del fatto operata dalla sentenza di appello incide concretamente sulla quantificazione del danno, rimessa al giudice civile, di cui chiedono il ristoro, sollevano due motivi:
5.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58 -ter cod. pen. relativamente alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo della stessa. Le dinamiche del sinistro e gli accertamenti successivamente eseguiti portano ad escludere che l'imputato non si sia reso conto di aver colliso contro un ciclista e di averne provocato lesioni gravissime. Diversamente da quanto assume la sentenza impugnata, la circostanza aggravante in questione non richiede, ai fini della sua integrazione, il dolo specifico, essendo sufficiente il mero dolo eventuale. Ma, anche a voler reputare necessario il dolo specifico, esso risulta ampiamente provato nei giudizi di merito, considerate le indagini svolte dalle Forze dell'ordine, la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, i rilievi del dipartimento Regionale dell'ARPAV. Anche l'abbigliamento della vittima (una tuta tecnica colorata), i danni, nonché i segni, riportati dal veicolo del prevenuto depongono per la necessaria consapevolezza, in capo al medesimo, del fatto che non potesse trattarsi di un animale.
5.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riguardo all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen. In particolare, la Corte di merito dopo aver reputato irrilevanti i residui di colore lasciati dall'urto sul furgone Fiat Doblò dell'imputato che qualifica come "scarsi, di modestissime dimensioni... e difficilmente visibili, a maggior ragione all'esito di un veloce controllo del mezzo quale può essere quello svoltosi nell'immediatezza del fatto", afferma che, constatata la gravità dei danni, il P. decideva non di fare riparare il furgone, ma, addirittura di cambiarlo, con ciò smentendo il proprio precedente assunto.
6. I difensori del P., hanno presentato memora difensiva con cui hanno insistito nei motivi di ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
2. Al P. era stata contestata l'aggravante dell'art.589-ter cod. pen. perché, dopo essersi reso autore del sinistro che determinava la morte della persona offesa B.R., si era dato repentinamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il giudice di primo grado - dopo aver esposto in fatto la circostanza che a causa del violento impatto il B. era stato dapprima "caricato" sul montante sinistro del cristallo anteriore del furgone, e poi proiettato insieme al proprio velocipede e nella fitta vegetazione al di là del guardrail - ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'art. 589-ter cod. pen., in considerazione dell'abbigliamento vistoso del ciclista; dell'esclusione, in base agli accertamenti svolti dai Carabinieri di Bassano del Grappa, della circostanza prospettata dal P. di essere stato abbagliato dal sole e di non aver potuto per tale ragione evitare la collisione; del caricamento del ciclista sul montante sinistro del cristallo anteriore del furgone; dei residui di colore presenti sul furgone, certamente visibili, che avrebbero dovuto indurre l'imputato a verificare quanto accaduto. Il P. era dunque ben in grado di prospettarsi l'impatto contro una persona e non contro un animale, come da lui sostenuto, e si era ciò nonostante volontariamente allontanato dal luogo del sinistro. Ha rimarcato quindi il Tribunale l'accettazione dell'evento quanto meno a titolo di dolo eventuale. La Corte di appello ha invece escluso l'aggravante in parola, motivando sulla probabilità della versione alternativa offerta dall'imputato sul presupposto, errato in diritto, della necessità di un dolo specifico richiesto dalla norma dell'art. 589- ter cod. pen. Questa Corte ha più volte affermato che nel reato di "fuga", punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, M., Rv. 254667). L'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, T., Rv. 252374). Si è ancora precisato che nel reato di "fuga" previsto dai commi 6 e 7 del citato art.189, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, A., Rv. 237239). L'esclusione dell'aggravante, dunque, è frutto di un errore di diritto e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza in parte qua. Del pari fondato il ricorso con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, motivato anche in considerazione dell'avanzata età dell'imputato, la cui data di nascita è stata erroneamente indicata nel 1932 (ossia 85 anni al momento del sinistro) in luogo di quella effettiva, 1952. Un parametro quindi errato che tuttavia è stato posto a base della mitigazione della pena, unitamente alla incensuratezza e alla presentazione spontanea. Anche sul punto pertanto la sentenza va annullata con rinvio.
3. Il ricorso delle parti civili è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. Secondo quanto affermato da questa Corte di legittimità, sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in relazione al riconoscimento o disconoscimento di una circostanza aggravante o attenuante allorché dall'accoglimento del gravame possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire (Sez. 3, n. 16602 del 21/02/2020, N., Rv. 280124). Nel caso di specie i ricorrenti, pur insistendo nel riconoscimento dell'aggravante svolgendo in tema ampie considerazioni, non indicano sotto quale profilo la sussistenza di tale aggravante influirebbe sull'ammontare del danno spettante a seguito dell'omicidio stradale, basato su parametri di risarcimento propri del giudizio civile in caso di morte di un congiunto.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali, limitatamente alle statuizioni relative alla circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen. ed alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi delle parti civili che devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente alle statuizioni relative alla circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen. ed alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.