È irrilevante che all'imputata sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona propone, per saltum, ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di primo grado aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia, sostituita dal lavoro di pubblica utilità, per essersi rifiutata di sottoporsi ad accertamenti...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per saltum avverso la sentenza con la quale il Tribunale anconetano ha condannato R.B. alla pena ritenuta di giustizia - sostituita dal lavoro di pubblica utilità - in relazione al reato a lei ascritto al capo A) (art. 187, coma 8, Cod.Strada: rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'assunzione di stupefacenti) e l'ha assolta dal reato a lei ascritto al capo B (guida senza patente) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Due i motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo si denuncia violazione di legge, quanto al reato di cui al capo A, con riguardo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'autoveicolo, sanzione che doveva essere applicata in forza del richiamo dell'art. 187, comma 8, Cod.Strada alle sanzioni previste dall'art. 186, comma 7, dello stesso Codice, fra cui vi è appunto la confisca suddetta.
2.2. Con il secondo si denuncia violazione di legge con riferimento all'assoluzione della B. dal reato a lei ascritto al capo B, la cui rilevanza penale è rimasta allorquando vi sia recidiva nel biennio: nella specie configurabile ed espressamente contestata in relazione all'accertamento della violazione in via amministrativa in data 12 agosto 2016, ossia meno di due anni prima dell'accertamento della violazione per cui oggi si procede.
3. Il ricorso è fondato in ambedue i motivi.
3.1. In relazione al primo motivo, il Tribunale dorico, nel condannare la B. per il reato di cui al capo A, ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con cui fu commesso il reato, né risulta in motivazione che il veicolo medesimo appartenesse a persona estranea al reato (dovendosi intendere l’"estraneità" non già come formale intestazione a un terzo, ma come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo: così Sez. 4, Sentenza n. 39777 del 07/06/2012, Olteanu, Rv. 253721). A nulla rileva - come correttamente osservato dal P.G. ricorrente - il fatto che sia stata applicata alla B. la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta la revoca della confisca ma che non esime il giudice dall'applicazione di quest'ultima, incombendogli unicamente la sospensione di essa fino all'esito del L.P.U. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, F., Rv. 272531).
3.2. Quanto al secondo motivo, è noto che l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio. Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707). Ne consegue che, risultando espressamente contestata all'imputata la pregressa, identica violazione (sanzionata in via amministrativa) in data 12 agosto 2016 - ossia meno di due anni prima della violazione per cui oggi è processo -, il Tribunale anconetano avrebbe errato nel dichiarare il fatto non più previsto dalla legge come reato senza esaminare il punto concernente la contestata recidiva infrabiennale.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona (ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen.) per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto della doverosa applicazione della confisca quanto al reato di cui al capo A qualora si accerti che il veicolo non appartiene a persona estranea al reato, nella nozione anzidetta; e della doverosa affermazione di penale responsabilità dell'imputata quanto al reato di cui al capo B, ove sia confermata la recidiva nel biennio, con i conseguenti esiti sanzionatori.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa confisca del veicolo quanto al capo A), nonché con riferimento al capo B), e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte d'appello di Ancona.