Con la sentenza in commento, la Suprema Corte risponde al quesito.
Svolgimento del processo
1. il Tribunale di Crotone ha accolto la domanda di C. P., dipendente scolastica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), di riconoscimento delle differenze stipendiali preruolo, salva la prescrizione quinquennale;
2. in esito ad appello del Ministero, che però vi ha rinunciato prima della costituzione della P., quest’ultima ha depositato memoria contenente anche appello incidentale (tardivo), finalizzato a far valere la tardività dell’eccezione di prescrizione formulata in primo grado dalla controparte;
3. la Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto di poter pronunciare su quell’appello incidentale, nonostante la rinuncia all’appello principale, richiamando Cass. 30782/2019, la quale a propria volta si fondava su Cass. S.U.8925/2011, secondo cui, in caso di rinuncia all’impugnazione principale, l’impugnazione tardiva non perde effetto, altrimenti rimettendosi l’esito di quest’ultima all’esclusiva volontà dell’impugnante principale;
4. la Corte territoriale ha quindi accolto l’appello incidentale, ritenendo fondato o il rilievo di tardività dell’eccezione di prescrizione;
5. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione, mentre la lavoratrice è rimasta intimata;
6. questa S.C. ha dapprima acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio in grado di appello e quindi, la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Motivi della decisione
1. va preliminarmente rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione alla P., presso il difensore di essa indicato nell’epigrafe del provvedimento impugnato, è regolare e tempestiva, essendosi perfezionata con ricevuta di avvenuta consegna in data 1.6.2020, rispetto a sentenza pubblicata il 30.4.2020;
2. l’unico motivo di ricorso afferma la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 359 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 306 c.p.c., nonché dell’art. 334, co.2, c.p.c. e dell’art. 338 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), sostenendo che l’appello incidentale tardivo proposto dopo che vi era stata rinuncia all’appello principale sarebbe stato da considerare inammissibile;;
3. il Tribunale di Crotone, come detto, aveva accolto la domanda della P. di pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio preruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale;
4. il Ministero ha proposto appello, ma vi ha poi rinunciato prima della costituzione dell’appellata, la quale poi ha depositato memoria contenente anche appello incidentale, finalizzato a far constare che l’eccezione di prescrizione era stata tardivamente proposta in primo grado e ad ottenere quindi il riconoscimento del diritto rivendicato senza limiti temporali;
5. la sentenza del Tribunale di Crotone risale al 25 novembre 2018 e dunque è indubbio che l’appello incidentale depositato dalla P. il 7.2.2020 sia tardivo, perché proposto oltre anche il termine lungo di impugnazione;
6. tale appello incidentale è stato poi pacificamente considerato successivo, come si dà atto nel suo stesso tenore, alla rinuncia all’appello principale da parte del Ministero;
7. secondo la Corte territoriale varrebbe il principio, che essa desume da C. 30782/2019, a propria volta fondata su C., SU, 8925/2011, secondo il quale, in caso di rinuncia all’impugnazione principale, quella tardiva non perde effetto e ciò al fine di non rendere l’impugnante principale arbitro esclusivo dell’esito del giudizio;
8. si deve tuttavia osservare che C., SU, 8925/2011, cui risale il principio, ha riguardato un caso in cui la rinuncia all’appello principale aveva seguito la proposizione dell’appello incidentale tardivo, sicché effettivamente, in tal modo, a processo instaurato e con impugnazioni contrapposte già radicate, ad uno dei contendenti verrebbe data la possibilità di farlo estinguere, evidentemente in ragione della propria convenienza, con effetto in ultima analisi contrario alla necessaria posizione paritaria delle controparti;
9. il caso di specie è diverso, in quanto qui l’appello incidentale tardivo è stato proposto dopo la rinuncia all’appello principale e dunque, per certi versi, la considerazione da fare è diametralmente opposta, non potendo divenire arbitro del giudizio chi, non proponendo appello tempestivo e così mostrando di far dipendere la propria impugnazione dell’appello altrui, non può poi proporre appello tardivo quando il gravame altrui sia già stato rinunciato;
10. d’altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l’effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;
11. è quindi evidente, stante l’effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art. 306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali, l’impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale;
12. tutto ciò comporta la cassazione senza rinvio del punto 2 della sentenza impugnata, con cui era stato accolto l’appello incidentale, perché il processo non doveva addivenire a quella decisione di merito, non potendo quell’appello incidentale essere proposto (art. 382, co. 3, u.p., c.p.c.);
13. segue di diritto (art. 336, co.1, c.p.c.) la caducazione della pronuncia sulle spese effettuata in appello, così come la stabilizzazione definitiva della sentenza di primo grado (C. 6845/2017), anche in punto spese;
14. restano da regolare le spese dell’appello e della cassazione, che si ritiene giustificato compensare stante la novità processuale della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata quanto al punto 2 del dispositivo di essa e compensa le spese del grado di appello e di cassazione.