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31 ottobre 2022
CIGS: definite le sanzioni per il lavoratore che non rispetta gli obblighi formativi
Con il Decreto del 2 agosto 2022, il Ministero del Lavoro individua le sanzioni applicabili al fruitore di integrazioni salariali straordinarie che, in assenza di giustificato motivo, non partecipa alle iniziative di formazione e di riqualificazione professionale.
La Redazione
In G.U. n. 253/2022, è stato pubblicato il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua le sanzioni applicabili al lavoratore beneficiario di trattamenti di integrazione salariale straordinari che viene meno agli obblighi in materia di formazione e riqualificazione professionale, in assenza di giustificato motivo.
Nello specifico, il Decreto prevede le seguenti sanzioni:
- decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento in caso di mancata partecipazione tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti;
- decurtazione della metà delle mensilità del trattamento in caso di mancata partecipazione tra il 50 % e l'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti;
- decadenza dal trattamento in caso di mancata partecipazione superiore all'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti.
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Le sanzioni verranno applicate in assenza di un giustificato motivo fornito dal lavoratore. |
Il giustificato motivo ricorre nei seguenti casi:
- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore che impedisce al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione.