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1 dicembre 2022
Quando le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire del regime fiscale agevolato?

Per il Giudice tributario, occorre dimostrare che, nel perseguimento delle finalità associative, vi sia effettiva esplicazione di attività senza fine di lucro.

La Redazione

Con sentenza n. 7292 dell'11 novembre 2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Napoli rigetta l'appello proposto da un'associazione sportiva dilettantistica avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dell'Agenza delle Entrate. In particolare, la società appellante eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c.3 TUIR e 90 L. n. 289/2002.

Nelle sue argomentazioni, la Corte ritiene che, in base ai requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio di cui alla L. n. 398/91 ed hanno evidenziato che non è sufficiente l'aspetto formale della veste giuridica assunta, ma il rispetto dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a tali facilitazioni. In particolare, si osserva che «le associazioni sportive, pur non essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura "dilettantistica" e le modalità di esercizio dell'attività, laddove il rendiconto economico finanziario rappresenta senza dubbio uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione, da cui poter desumere non soltanto il risultato economico dell'anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio prodottisi nel corso degli anni ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite».
Pertanto, ribadisce la Corte, «ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche non rileva il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, ma occorre dimostrare che, nel perseguimento delle finalità associative, vi sia effettiva esplicazione di attività senza fine di lucro».

Nel caso in esame, il Giudice tributario esclude l'attività di lucro osservando che la gestione dell'attività da parte dei soci dominanti è stata di tipo imprenditoriale, poiché finalizzata alla distribuzione di utili di gestione, solo formalmente usufruendo di una veste giuridica impropriamente qualificata come non commerciale al fine esclusivo di ottenere un trattamento fiscale di maggior favore.