A nulla rileva che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.c..
Svolgimento del processo
l. Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato la penale responsabilità di V. G. per il reato di violenza sessuale, e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, V. G., in data (omissis), avrebbe indotto la persona offesa a subire atti sessuali consistiti, dopo aver parzialmente denudata la stessa, nel masturbarla e nel penetrarla, sorprendendola nel sonno ed approfittando dello stato di incoscienza in cui ella versava a causa dall'ubriachezza e dal consumo di sostanze stupefacenti.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe V. G., con atto sottoscritto dall'avvocato L. P., difensore di fiducia, articolando un unico motivo.
Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 24 Cost., nonché 602, 523, 178, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla lesione del diritto di difesa.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente confermato la penale responsabilità del ricorrente, in quanto è stata pronunciata in un'udienza della quale era del tutto inconsapevole il difensore di fiducia, atteso che nell'udienza precedente, svoltasi il 1° dicembre 2021, il processo era stato rinviato al 27 aprile 2022. Precisamente, si segnala che, all'udienza del 1° dicembre 2021, in presenza del difensore di fiducia, il Presidente del Collegio «rinviava per diritto di replica all'udienza del 27 aprile 2022 dando avviso alle parti» e, però, in data 22 dicembre 2021, in mancanza di qualsiasi avviso, il processo veniva comunque trattato e definito con sentenza che confermava quella di primo grado. Si evidenzia, in particolare, che il verbale di udienza del 22 dicembre 2021 dà atto dell'assenza del difensore di fiducia, nonché della contestuale presenza di un difensore di ufficio reperito in udienza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. A norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., «[s]ono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità [...] derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza».
E, secondo un principio giurisprudenziale enunciato anche dalle Sezioni Unite, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01, la quale, in motivazione, ha, in particolare, evidenziato che, qualora, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato <<ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, § 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
3. Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa all'esito dell'udienza del 22 dicembre 2021, la quale si è tenuta in assenza del difensore di fiducia e dell'imputato, libero assente, e in presenza di un difensore di ufficio reperito in udienza.
Questa udienza, inoltre, risulta essersi svolta senza che di essa ne fossero informati l'imputato e il suo difensore di fiducia.
Invero, nell'udienza precedente, svoltasi il 1° dicembre 2021, il processo era stato rinviato al 27 aprile 2022; nel verbale del 1° dicembre 2021, precisamente, si dava atto che era presente il difensore di fiducia e che il Presidente del Collegio, al termine della discussione, «rinviava per diritto di replica all'udienza del 27 aprile 2022 dando avviso alle parti».
Inoltre, non risulta comunicato alcun avviso all'imputato ed al suo difensore di fiducia relativo all'anticipazione dell'udienza al 22 dicembre 2021, giorno in cui il processo è stato trattato e definito con sentenza di conferma di quella di primo grado.
4. La trattazione del processo all'udienza del 22 dicembre 2021 deve ritenersi affetta da nullità assoluta ed insanabile a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità derivata della sentenza pronunciata al suo esito, ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
Ed infatti, la celebrazione del processo, all'udienza del 22 dicembre 2021, si è tenuta nell'assenza incolpevole del difensore di fiducia dell'imputato, perché non avvisato dell'anticipazione della data di trattazione del processo, e a nulla rileva la presenza di un difensore di ufficio nominato in sostituzione.
Né in questa sede è possibile evitare di rilevare la nullità in questione, poiché si tratta di nullità assoluta ed insanabile, e, quindi, non opera il limite alla deducibilità dell'invalidità fissato dall'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che permetterebbe di valutare se il ricorrente avesse interesse all'osservanza della disposizione violata solo con riferimento alle altre, e meno gravi, tipologie di nullità.
5. La fondatezza del ricorso impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso.
A norma dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., infatti, «[l]a dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito».
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Palermo per l'ulteriore corso.