Nuove indicazioni dal Ministero della Giustizia sul pagamento dei diritti di copia per l'atto di impugnazione
Con la circolare del 16 marzo 2023, il Ministero della Giustizia fornisce alcuni chiarimenti in merito al pagamento dei diritti di copia dell'atto di impugnazione.
Le precisazioni del Ministero emergono a seguito della mail Filodiretto proveniente dal Dirigente del Tribunale di Bari con la quale è stato formulato quesito specifico relativo al tema alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 150/2022.
Il quesito trova fondamento in ciò: all'esito della conversione del D.L. n. 162/2022, da un lato risulta l'abrogazione dell'art. 164 disp. att. c.p.p. per via dell'art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2022, e dall'altro risulta invece che la stessa norma sia stata resa ultrattiva a causa della norma transitoria ex art. 87, comma 6, D.Lgs. cit.. Ebbene, proprio tale ultrattività rende necessari i chiarimenti oggetto della presente circolare, interrogandosi se l'art. 164 cit. abbia valenza limitata al solo caso della presentazione dell'impugnazione tramite deposito degli atti in forma analogica oppure riguardi anche l'invio telematico dell'impugnazione.
I chiarimenti, dunque, concernono:
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- Se sia obbligatorio anche in caso di invio dell'impugnazione tramite PEC il deposito delle copie previste in base al tipo di impugnazione;
- In caso di risposta affermativa, se in difetto del deposito delle suddette copie da parte del difensore, si debba richiedere il pagamento dei diritti di copia e, in caso di mancata corresponsione, procedere al recupero coattivo.
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Con la circolare in commento, dopo aver ricostruito il quadro normativo in materia e la successione delle diverse disposizioni nel tempo, il Ministero della Giustizia evidenzia che l'entrata in vigore delle norme in materia di impugnazioni avverrà sulla base delle tempistiche previste dall'art. 87 D.Lgs. n. 150/2022, come recentemente riformato dal D.L. n. 162/2022, conv. in L. n. 199/2022, e in tale contesto l'art. 87-bis, comma 6, D.Lgs. n. 150/2022 ha recepito con effetto immediato e fino alla piena operatività delle nuove disposizioni in materia di deposito delle impugnazioni le norme già veicolate dall'art. 24 D.L. n. 137/2020.
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Ciò precisato, la risposta al primo quesito è affermativa, concludendosi per il fatto che l'art. 164 disp. att. c.p.p. resta applicabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, D.Lgs. n. 150/2022anche quando l'atto di impugnazione sia stato trasmesso via PEC, così come consentito dall'art. 87-bis dello stesso Decreto. Risposta affermativa anche al secondo quesito, in quanto l'art. 164 cit. deve essere applicato unitamente all'art. 272 D.P.R. n. 115/2002. Dunque, se il diritto di copia non viene pagato spontaneamente dall'impugnante, l'addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo in solido nei confronti di impugnante e difensore.
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