Occorre infatti che il giudice indichi almeno le ragioni per le quali ha aderito alla decisione del questore.
Al momento della sua scarcerazione, il ricorrente riceveva notifica di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto con contestuale ordine di trattenimento presso il CPR di Torino, trattenimento che veniva convalidato dal
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato il 13/11/2021, B. M. A. impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri “B.” di Torino assunto ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U. 286/1998 in 14 aprile 2021.
2.In data 16 marzo 2021, all’atto della sua scarcerazione dalla locale casa circondariale, il ricorrente riceveva la notifica di un decreto di espulsione adottato dal prefetto di Parma, con contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino.
3. Il trattenimento veniva convalidato il 19 marzo 2021 dal giudice di pace di Torino.
4. In data 12 aprile 2021, il questore di Torino avanzava istanza di proroga del trattenimento, motivata dalle difficoltà nell’accertamento della identità e della nazionalità dello straniero.
5. All’udienza fissata per deliberare sulla proroga, la PA argomentava che in data 22 marzo 2021 era stata inoltrata richiesta di rilascio lasciapassare alla Rappresentanza della Tunisia in Genova.
6. La difesa dell’A. si opponeva alla richiesta, argomentando che lo straniero ha una figlia cittadina italiana e che, comunque, non esisteva prova dell’accordo di riammissione tra Italia e Tunisia.
7. Il giudice di pace, ritenute fondate le motivazioni del questore ivi integralmente richiamate, prorogava di ulteriori 30 giorni del trattenimento dell’A..
8. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
9. Il questore è rimasto intimato mentre il ministero si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione del ricorso.
Motivi della decisione
10. Il primo motivo denuncia la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente, in relazione all’art. 360, primo comma, 4, cod. proc. civ.
10.1. Si deduce la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente, essendosi il giudice di pace apoditticamente limitato a richiamare integralmente le ragioni della questura di Torino.
11. Il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto adottata pur in assenza della prova dell’esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra Italia e Tunisia.
12. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
13. La corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n.105/2001), e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.
14. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass. 610/2022).
15. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio ( Cass. 25875/2021; id.1648/2022).
16. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano “ non consente di verificare le ragioni dell’adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, nè soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sugli estremi dell’accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla p.a., finendo così per risultare effettivamente tautologica l’affermazione in esso contenuta.
17. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del decreto di proroga; essendo scaduto il termine per l’adozione della decisione sulla stessa, decidendo nel merito va annullato il decreto di proroga del trattenimento presso il CPR “B.” adottato dal giudice di pace di Torino nei confronti di B. M. A..
18. Atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di B. M. A. il 14 aprile 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino “B.”.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.