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28 aprile 2023
Per installare un camper da usare come abitazione serve il permesso di costruire
Sono interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, le installazioni di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes o campers, da utilizzare come abitazioni, ambienti di lavoro, o come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
di La Redazione
Un Comune ingiungeva ad un uomo di rimuovere una casa mobile, installata su un lotto di terreno con destinazione agricola, dotata di allacciamento elettrico, scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico, e su cui erano state eseguite anche altre opere minori, tra cui un barbecue fisso e due piazzole, in quanto abusiva non essendo stato rilasciato apposito titolo edilizio. Proposta impugnazione, il TAR la respingeva.
 
L'uomo propone così ricorso davanti al Consiglio di Stato, censurando la decisione per aver disconosciuto l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento ripristinatorio, in virtù della natura precaria e amovibile dei manufatti installati dall'appellante, peraltro caratterizzati da non accentuata consistenza volumetrica.
 
Con sentenza n. 3669 12 aprile 2023, la sezione Sesta.
 
Secondo l'articolo 3, comma 1, lett. e. 5), del D.P.R. n. 380/2001, costituiscono interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».
 
Al riguardo, per opera di carattere precario, secondo la giurisprudenza, deve intendersi quella agevolmente rimuovibile, funzionale a esaudire un'esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare. Inoltre, è stato precisato che detto carattere deve essere escluso nei casi di «un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della stessa». Da ciò deriva, anche, che la natura precaria di un'opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente datagli dal costruttore, avendo piuttosto rilievo la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione.
 
Sulla base di questi presupposti, può dirsi che, nel caso di specie, non siano ravvisabili elementi atti a comprovare che i camper e le ulteriori opere rispettino il requisito della precarietà, anzi risulta che il ricorrente abbia utilizzato gli stessi per stabilirvi la residenza al fine di fronteggiare le necessità abitative primarie del proprio nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare.