Svolgimento del processo
1. Con ordinanza emessa in data 9/12/2022, la Corte di appello di Milano, in seguito ad annullamento con rinvio della Sezione Terza di questa Corte (sent. n. 37401/21), decidendo sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da S.R.G., ha riconosciuto in favore dell'istante a titolo di indennizzo la somma di euro 100.000,00.
Nel precedente provvedimento di accoglimento, cassato su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, era stata riconosciuta al richiedente la minor somma di euro 80.000,00 a titolo di indennizzo.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Si duole del fatto che al richiedente sia stata liquidata una maggior somma rispetto a quella riconosciuta in precedenza sebbene il Procuratore della Repubblica non avesse impugnato il provvedimento in ordine al quantum della liquidazione. Sul punto riguardante il quantum, in mancanza della impugnazione
delle parti, la Corte di appello sarebbe andata ultra petitum, essendosi formato su tale aspetto un giudicato interno.
3. Il Procuratore Generale presso la corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la conferma della somma già liquidata nel precedente provvedimento.
Il difensore di S.R.G. ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'annullamento dell'ordinanza gravata nella parte afferente alla quantificazione della somma liquidata a titolo di indennizzo senza ulteriore rinvio ex art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p., ritenendo la stessa definitivamente determinata nella misura di euro 80.000,00 come stabilito nell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 15 ottobre 2020, annullata con sentenza n. 37401/21.
Motivi della decisione
l. Il ricorso è inammissibile.
2. Al fine di dare compiuta risposta alle ragioni di doglianza indicate nel ricorso è necessario ripercorrere la vicenda processuale che occupa.
Con ordinanza del 15 ottobre 2020, la Corte d’appello di Milano, riconoscendo i presupposti per l'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, liquidò in favore di S.R.G. la somma di euro 80.000 a titolo di indennizzo.
Avverso tale provvedimento la Procura Generale presso la Corte dì appello di Milano e l'Avvocatura dello Stato, con ricorsi di analogo contenuto, denunciarono erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
I ricorrenti assumevano che il giudice della riparazione non avesse fatto buon governo dei principi che regolano la materia, non considerando adeguatamente il comportamento serbato dal richiedente e non valutando correttamente il contenuto delle conversazioni intercettate nel corso del procedi mento.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza del 1/7/2021 annullava l'ordinanza impugnata, ravvisando un difetto motivazionale in punto di valutazione della sussistenza dei presupposti fondanti l'ottenimento dell'indennizzo.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Milano confermava il diritto all'indennizzo, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e liquidando una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta nel provvedimento annullato.
La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano ha impugnato tale ultimo provvedimento, limitatamente al punto afferente alla quantificazione dell'indennizzo.
La Corte di Appello di Milano, lamenta il ricorrente, nell'accogliere nuovamente la richiesta di riparazione, non avrebbe potuto autonomamente valutare la misura dell'indennizzo, discostandosi da quella indicata nella precedente ordinanza, atteso che la sentenza di annullamento emessa in data 1 luglio 2021 avrebbe avuto una portata limitata all'an debeatur e non al quantum della somma liquidata, aspetto sul quale si sarebbe formato un giudicato interno.
L'assunto è manifestamente infondato.
Non può riconoscersi alla sentenza di annullamento una natura parziale, circoscritta al solo "an debeatur".
Vero è che l1interessato non aveva impugnato l'originario provvedimento,
tuttavia, la Corte di appello in sede di rinvio, a seguito della impugnazione del Procuratore Generale sull’an debeatur ed il conseguente annullamento della Corte di Cassazione era stata investita della questione nella sua interezza, potendo decidere con pienezza di poteri ex novo.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non può ritenersi formato alcun giudicato interno in punto di quantificazione dell'indennizzo posto che la sentenza di annullamento con rinvio ha travolto il provvedimento cassato nella sua interezza.
Il richiamo alla formazione di un giudicato parziale non si attaglia alla fattispecie in esame.
Anche volendo estendere il principio della formazione del giudicato progressivo al caso dell'ordinanza cassata (tal'è il provvedimento oggetto di annullamento con rinvio), il c.d. giudicato parziale non si forma in elazione al "capo" della sentenza di condanna annullato dalla Cassazione. Pur muovendosi all'interno dell'analogia proposta nel ricorso, è indubbio che il tema della valutazione della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e quello della quantificazione della somma a titolo di riparazione siano intimamente connessi.
La Corte di Cassazione ha annullato nella sua interezza l'originaria ordinanza, ritenendo meritevole di una più adeguata motivazione l'accertamento del presupposto stesso dell'accoglibilità della richiesta di indennizzo.
All'annullamento nell'an consegue necessariamente l'annullamento sul quantum, aspetto che può essere rivisto dal giudice della riparazione.
Da quanto precede può trarsi il seguente principio: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, in caso di accoglimento della richiesta di indennizzo da parte del giudice della riparazione, l'impugnazione proposta dal P.M. che abbia riguardato l'an della richiesta, comporta che il giudice del rinvio sia investito dell'intero giudizio riguardante l'an ed il quantum. Ne consegue che il giudice della riparazione in sede di rinvio, riconosciuto nuovamente il diritto all'indennizzo, p liberamente quantificare le somme spettanti, senza doversi necessariamente attenere alla somma in precedenza liquidata".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso