Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
7 settembre 2023
I dati raccolti a fini di lotta alla criminalità grave possono essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel settore pubblico?

Risposta negativa dalla CGUE. Lo vieta la direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche».

La Redazione

Un procuratore di una procura lituana è stato rimosso dalle sue funzioni dalla Procura generale per aver illegittimamente fornito informazioni ad un indagato e al suo avvocato. La condotta addebitatagli è stata accertata sulla base di dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
L'imputato contestava tale decisione rilevando che «l'utilizzo di dati che consentono di identificare l'origine e la destinazione di una comunicazione telefonica a partire dal telefono fisso o mobile di un indagato in procedimenti relativi a condotte illecite costituisce un'ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione».

Il giudice amministrativo supremo della Lituania rimette la questione alla CGUE chiedendo di sapere se l'utilizzo, ai fini di un'indagine su condotte illecite di natura corruttiva, di dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave, sia compatibile con la direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche».

Con la sentenza del 7 settembre 2023 nella causa C-162/2022, la CGUE afferma che «detta direttiva osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave possano essere utilizzati nell'ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel servizio pubblico».
Sulla questione, puntualizza che solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee la giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali.

La Corte conclude sostenendo che «dati personali relativi al traffico e all'ubicazione conservati da fornitori in applicazione di una misura adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva “relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche” ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati ai fini della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva, che sono di importanza minore rispetto all'obiettivo della lotta alla criminalità grave».