
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di Cassazione n. 16243 dell'11 aprile 2023 è stata annullata con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 30 settembre 2022, in ordine alle sole esigenze cautelari, con riguardo alla proporzionalità della misura e all'attualità della pericolosità di T.C., sottoposta alla custodia cautelare in carcere per due condotte di furto ed estorsione, consumate sino al 2018, a fronte della perdita di efficacia della misura in relazione alle numerose condotte di circonvenzione di incapace contestatele. L'ordinanza in questa sede impugnata, emessa in sede di rinvio, dopo avere dato atto che il 21 aprile 2023 il Tribunale di Locri ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ha confermato la misura in esecuzione.
2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di T.C. ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 627 cod. proc. pen. in quanto gli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame in sede di rinvio sono gli stessi già censurati dalla sentenza di annullamento: l'estrema gravità dei fatti «di significativa riprovevolezza sociale»; le innumerevoli condotte di circonvenzione di incapace per le quali la misura è divenuta inefficace; il contesto delittuoso in cui sono maturate le condotte consumate in modo professionale. Con riguardo, invece, all'attualità delle esigenze cautelari, nucleo della sentenza di annullamento con rinvio, il provvedimento impugnato, dopo avere dato atto della risalenza nel tempo dei delitti contestati, ha omesso la motivazione con l'utilizzo gli argomenti assertivi già censurati dalla Corte di cassazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. II Tribunale del riesame, con argomenti coerenti e logici, dopo avere dato atto che l'originaria misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari, ha confermato la pericolosità attuale della ricorrente operando una valutazione che, ripercorrendo il grave quadro indiziario posto a suo carico, connotato da condotte plurime, reiterate nel tempo, ha sottolineato la sussistenza, in concreto, del pericolo di reiterazione soprattutto per le modalità con cui la T.C. ha finora consumato i delitti traendo in inganno persone in posizione di minorata difesa e vulnerabili, a cui faceva credere di avere intrecciato con loro relazioni affettive, inducendole ad esborsi economici, per sostenerla in relazione ad asserite spese mediche o assistenziali. Infatti, il provvedimento impugnato, a prescindere dall'inefficacia della misura - avvenuta in data 31 agosto 2022 - per le plurime circonvenzioni di incapaci sostanzialmente confermate sotto il profilo indiziario, ha correttamente ribadito e delineato il quadro di insieme. In particolare, sono stati valorizzati a) l'adozione di una comprovata sistematicità nella commissione dei delitti, eretti a "stile di vita", posti in essere con professionalità e pervicace assenza di scrupoli; b) la fitta rete di connazionali dell'indagata, anch'essi dediti a dette azioni delinquenziali, in un sistema ben strutturato; c) il pericolo che attraverso l'applicazione di una misura non custodiale le vittime possano essere indotte da T.C. alla ritrattazione.
Alla luce di questi elementi il Tribunale ha correttamente affermato come persistano le esigenze cautelari, attenendosi al principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale in tema di misure cautelari personali l'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di prosecuzione delle condotte illecite proprio tenendo conto delle modalità realizzative di quelle contestate, della personalità dell'indagato, del contesto socio-ambientale in cui opera e di quanto questo sia capace di favorirne la recidiva e, soprattutto, come nella specie, delle esigenze di tutela di soggetti di particolare vulnerabilità.
Oltre a detti elementi, puntualmente argomentati e non illogici tanto da non essere censurabili in questa sede, il Tribunale ha dato atto che T.C. trae il proprio sostentamento esclusivamente da azioni delittuose ed è tuttora priva di una stabile occupazione, cosicché la risalenza delle condotte non costituisce una preclusione assoluta all'emissione della misura coercitiva.
Invero, la continuità del periculum libertatis può essere apprezzata sia sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagata, ma anche in presenza di elementi idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a prevenire, come accaduto nella specie.
3. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.