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18 ottobre 2023
Può essere soggetta a marca da bollo la manifestazione di interesse all’iscrizione all’elenco degli avvocati di un’agenzia?
Nel caso di specie, trattandosi di agenzia operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non si applica l'art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, e pertanto non è dovuta l'imposta di bollo.
di La Redazione
Un'Agenzia rappresenta di aver approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio». L'elenco viene costituito, a seguito di avviso pubblico, mediante l'acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati, che deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 , sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo.
Ciò presupposto, l'Istante domanda al Fisco «se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco [...] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non appia dovuto».
Con la risposta n. 448/2023, l'Agenzia delle Entrate osserva innanzitutto che l'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, che all'art. 1 dispone che «sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». Riguardo agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto cit., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.
Ciò presupposto, emerge che l'Agenzia istante, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione. E nell'ambito di tale autonomia istituzionale è stato adottato il suddetto Regolamento.
Sulla base di ciò, si può affermare che, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia non rientra tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato D.P.R. , e pertanto non è dovuta l'imposta di bollo .