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11 dicembre 2023
Le gravi condizioni di salute del figlio minore impediscono la demolizione dell’edificio abusivo?

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, dopo aver analizzato numerosi indici di proporzionalità dell'ordine di demolizione, ha ritenuto che il diritto alla salute del minore fosse compatibile con l'eventuale spostamento del nucleo familiare in un'altra abitazione.

La Redazione
La Corte d'Appello rigettava l'incidente di esecuzione con il quale Tizio aveva chiesto la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione emesso in relazione al reato di cui all'art. 20, L. n. 47/1985.
 
L'uomo presenta ricorso in Cassazione evidenziando che il fondamentale diritto alla salute di suo figlio minorenne, affetto da un patologia di notevole gravità, non potrebbe risultare, nel bilanciamento di interessi, cedevole rispetto al ripristino dei luoghi, pena un gravissimo pericolo di vita o, comunque, un grave ed insostenibile turbamento a seguito del mutamento dell'ambiente di vita quotidiana.
 
Con sentenza n. 48820 del 7 dicembre 2023, la Terza sezione Penale dichiara il ricorso manifestamente infondato.
 
Il diritto alla salute richiede che il malato sia messo in un ambiente del tutto salubre, edificato ed attrezzato nel pieno rispetto della disciplina di legge, proprio perché questa è volta a garantire anche il benessere di chi abita in quei luoghi. Il rispetto della normativa in materia edilizia e sanitaria «risponde non solo all'ovvia esigenza di tutelare un bene collettivo (..) ma anche alla necessità che questi stessi possano usufruire del bene in sicurezza, proprio perché regolarmente edificato, tutelando la propria salute e la propria incolumità (..) anche (e soprattutto) per l'ipotesi di eventi superiori come le calamità naturali (..) o, per l'appunto, le malattie o situazioni invalidanti che costringano».
 
Ciò posto, nel caso di specie, la Corte d'Appello, analizzando numerosi indici di proporzionalità dell'ordine di demolizione, ha sviluppato, in ordine alle gravi condizioni di salute del figlio minore del ricorrente, una motivazione solida e logica, con la quale non solo il diritto all'abitazione, ma anche il fondamentale diritto alla salute è stato compiutamente esaminato e posto in relazione agli altri interessi coinvolti nella vicenda.
Nello specifico, essa ha sottolineato che la patologia del minore - indubbiamente di notevole gravità - non appare di per sé incompatibile con il possibile spostamento del nucleo familiare in un'altra abitazione idonea ad accoglierlo. Dal complesso della documentazione prodotta emerge, infatti, che il giovane versa in uno stato patologico tale che, se per un verso impone di preservare l'ambiente domestico e familiare, per altro verso, rende difficile far comprendere la conformazione e l'ubicazione della casa familiare; «l'ambiente domestico necessario a garantire la tranquillità del minore ben potrebbe essere riprodotto in una diversa abitazione.».
Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che sono ormai trascorsi oltre dieci anni da quando la malattia si è manifestata in tutta la sua gravità, e che durante tale lasso temporale Tizio non ha mai intrapreso alcuna iniziativa per trovare una differente soluzione abitativa. Questa, peraltro, sarebbe stata certamente consentita dalle sue condizioni economiche, tutt'altro che disagiate.