A tale stregua, l'indennizzo ex art. 12, par. 2, della Direttiva in questione compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro ove le medesime risiedano (vittime c.d. “non transfrontaliere”), non essendo nemmeno necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto ove gli stessi si siano resi latitanti.
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La Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione ad una precedente statuizione del Tribunale di Milano con cui era stata accolta la domanda proposta da due vittime – cittadine italiane e residenti in Italia – di... |
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Per quanto di interesse alla presente trattazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha contestato l'asserito travisamento della Direttiva... |
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Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, aderire ad una interpretazione... |
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza (ud. 15 giugno 2021) 11 maggio 2022, n. 14943
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18/4/2017 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 10441...