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12 maggio 2022
Responsabilità civile e assicurazioni
Il risarcimento in favore delle vittime di reati previsto dalla Direttiva 2004/80/CE è dovuto dallo Stato membro a prescindere dalla residenza abituale
La portata applicativa dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE deve essere intesa quale norma che non solo obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio, ma che consente anche ai soggetti residenti nello Stato membro, così obbligato, di poter usufruire dell'indennizzo, essendo, quindi, anch'essi titolari del diritto conferito, nella specie, dal diritto derivato dell'Unione.
A tale stregua, l'indennizzo ex art. 12, par. 2, della Direttiva in questione compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro ove le medesime risiedano (vittime c.d. “non transfrontaliere”), non essendo nemmeno necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto ove gli stessi si siano resi latitanti.
di Avv. Massimiliano Summa
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