Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
15 febbraio 2023
Lavoro e previdenza sociale
Datore di lavoro responsabile dei guasti improvvisi delle macchine e dell’assenza di segnalazione dei rischi
Il datore di lavoro deve adottare non soltanto le misure prescritte dalla legge, ma anche le altre misure necessarie per prevenire lesioni ai lavoratori derivanti da possibili guasti dei macchinari.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

ilcaso

Tizia, con ricorso, aveva chiesto al Tribunale di condannare la società datrice di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio da lei subìto. In particolare, la ricorrente ha allegato che, mentre stava lavorando alla pressa per prosciutti dello stabilimento della convenuta, inserendo un pezzo di prosciutto disossato negli stampi del macchinario, la sua mano destra era rimasta incastrata tra il pistone pressatore e lo stampo dove si carica il prodotto ed era stata conseguentemente schiacciata, riportando gravi lesioni all'arto. Costituendosi in giudizio, la società eccepiva che l'evento infortunistico era stato causato da guasto fortuito e imprevedibile del macchinario.

Il diritto

ildiritto

A seguito dell'istruttoria di causa era emerso la macchina su cui si era verificato l'infortunio era munita di una barriera fotoelettrica intorno agli stampi su cui era stato caricato il prosciutto che, se attraversata dalla mano del lavoratore addetto al macchinario, causava l'arresto del pistone pressante. In proposito, secondo l'informativa redatta dal Servizio di Prevenzione dell'ASL, durante tale manovra, la mano della signora Tizia intercettava nuovamente la barriera fotoelettrica bloccando la pressa. Questo fatto aveva contenuto il danno subìto dalla signora, infatti se la spondina fosse andata a fine corsa, cosa non avvenuta per intercettazione della barriera fotoelettrica, il danno sarebbe stato l'amputazione delle dita della signora. Pertanto, secondo l'ASL, l'infortunio era imputabile, con buon grado di probabilità, ad una anomalia di funzionamento della spondina; dunque, l'evento «non era stato determinato da violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro, bensì da un guasto fortuito e imprevedibile». Secondo il CTU, invece, l'anomalia di funzionamento della spondina della stazione non avrebbe potuto causare, da sola l'infortunio: sarebbe stata necessaria anche la mancanza di segnalazione dell'anomala posizione della spondina stessa a causa dell'esistenza di una zona libera dalla protezione delle fotocellule. Alla luce di quanto esposto, secondo il giudicante, nella vicenda vi era una mancanza, nella valutazione dei rischi della società dell'analisi dei possibili rischi dovuti alla presenza di una zona “libera” dalla barriera di fotocellule che consente il raggiungimento della zona della spondina da parte dell'operatore, in concomitanza con l'assenza di segnali di controllo della posizione della spondina stessa. Per meglio dire, nella vicenda in commento, l'evento infortunistico era riconducibile a una carenza del datore di lavoro nell'adozione di ogni misura concretamente idonea a evitare il pericolo di lesioni agli operatori del macchinario pressatore. Poiché, nell'azione di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ai suoi obblighi di prevenzione e di assicurazione della sicurezza dei lavoratori, la persistenza del dubbio circa l'adozione di ogni necessaria misura di sicurezza, comportava nel caso in esame l'accertamento della sua responsabilità per i danni causati al lavoratore dall'evento infortunistico. Per le ragioni esposte, il datore è stato ritenuto obbligato all'integrale risarcimento del danno subìto dal lavoratore per effetto di questo inadempimento.

La lente dell'autore

lenteautore

Ai sensi dell'art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Dunque, poiché l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro obblighi di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la responsabilità di quest'ultimo può essere esclusa solo se egli prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il danno e che questo si è verificato a causa di un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2008, n. 10529). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge, ma anche le altre misure in concreto necessarie per prevenire lesioni ai lavoratori derivanti da possibili guasti dei macchinari utilizzati dai lavoratori stessi (Cass. civ., sez. lav., 7 giugno 2013, n. 14468). Proprio in tema di macchine, i giudici amministrativi hanno sottolineato che gli obblighi del datore non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti (TAR Lazio-Roma 3 febbraio 2014, n. 1291). Da ciò consegue che l'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore. In tale circostanza, in caso di danno alla salute, il danneggiato non ha diritto al solo risarcimento del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale. Secondo l'interpretazione da tempo consolidata, infatti, l'art. 2059 c.c., prevedendo che il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, fa riferimento anche alla Costituzione: ne consegue che, in caso di lesione a un diritto riconosciuto dalla Carta fondamentale (come il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.), il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, dovendosi garantire una tutela minima dei diritti fondamentali (Cass. S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972-26795).

Documenti correlati