Home

21 aprile 2023 N. 71 - Antiriciclaggio
Approvato dal Parlamento dell’Unione Europea il nuovo Regolamento europeo in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo
Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato nei giorni scorsi i mandati negoziali su due proposte di riforma delle politiche comunitarie sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
di Ronco Laura - Giuseppe Sciarretta
Come lo stesso Parlamento europeo ha messo in risalto, la scelta di un regolamento antiriciclaggio, invece di una direttiva, è la giusta risposta al panorama normativo frammentato e inefficace dopo l’adozione di cinque direttive antiriciclaggio, alcune delle quali ancora oggi non recepite (vedi Registro titolari effettivi in Italia).
Il 21 marzo 2023 la Commissione aveva approvato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (COM (2021) 0420), pubblicata dalla Commissione Europea nel luglio 2021, e sulla quale proprio la Commissione aveva presentato un progetto di relazione con una serie di proposte di modifiche.
Società calcistiche
Tra le novità spicca l’inclusione tra i soggetti obbligati delle società calcistiche professionistiche di alto livello, degli agenti sportivi del settore calcistico e delle associazioni calcistiche negli Stati che sono membri dell'Unione delle federazioni calcistiche europee.
Il GAFI, nella relazione intitolata “Money Laundering through the Football Sector", già nel 2009 aveva sottolineato come l’aumento ragguardevole del numero di calciatori ingaggiati da squadre straniere comporta flussi transfrontalieri di denaro che possono sfuggire al controllo delle organizzazioni calcistiche nazionali e sovranazionali, offrendo l'opportunità di spostare e riciclare denaro.
Stessa considerazione era stata espressa nel 2019 la Commissione Europea nella “Relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere”, annoverando tra i nuovi settori proprio il calcio professionistico in quanto rappresenta un'industria globale con un impatto economico significativo, oltre ad avere un’organizzazione complessa e poco trasparente che può portare all’ingresso di risorse illegali.
Mentre si fa quindi spazio ad un coinvolgimento delle società calcistiche di alto livello nell’alveo dei soggetti obbligati ad una collaborazione attiva nel contrasto al riciclaggio, in Italia veniamo a conoscenza dai quotidiani di cronaca che flussi finanziari per oltre un miliardo collegati alla compravendita di una delle squadre italiane più conosciute al mondo, sono stati dirottati all’estero il giorno successivo ad acquisizioni di documenti da parte della polizia giudiziaria, che proprio in questi anni sta indagando su presunte operazioni illecite collegate all’acquisto da parte di fondi esteri. Ancora più singolare il fatto che i flussi (da quanto emerge) siano stati destinati verso paesi ad alto rischio ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo quali le Cayman e il Delaware.
Titolare Effettivo
Novità di assoluto rilievo è la decisione di ridurre la soglia percentuale di proprietà diretta e/o indiretta necessaria per acquisire la titolarità effettiva di un soggetto giuridico, attualmente del 25%, portandola al 5%.
Una modifica che impatterà operativamente su molte società di capitali e che vedrà necessariamente una nuova comunicazione (di aggiornamento) al registro dei titolari effettivi.
Proprio sul fronte registro lo scorso gennaio la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2022)2150) per la non corretta applicazione della direttiva antiriciclaggio, proprio in merito alla mancata istituzione dello stesso.
Nei giorni scorsi però è stato compiuto un ulteriore passo in avanti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 93 del 20-04-2023) dell’Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.
Il registro dei titolari effettivi, come noto, rappresenta uno strumento necessario per garantire sufficiente trasparenza di strutture societarie complesse; le informazioni sui titolari effettivi saranno rese disponibili alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nazionali e alle altre autorità competenti, così come le informazioni sui conti bancari e sui registri immobiliari o fondiari.
La IV Direttiva europea prevede infatti che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere contenute in registri centrali nazionali, al fine di essere disponibili tanto alle autorità quanto ai soggetti obbligati stessi.
Altro elemento, sempre riguardo la titolarità effettiva, su cui si è soffermato il Parlamento UE nel nuovo Regolamento, è il collegamento tra il rischio di riciclaggio e i beni di lusso. Da molteplici notizie di cronaca emerge infatti come i criminali sono attratti dai beni di lusso e li utilizzano come mezzi per investire le loro disponibilità finanziarie. Per tale motivo a livello europeo si è deciso che gli Stati membri mettano a disposizione le informazioni sulla proprietà di beni come yacht, aerei e automobili di valore superiore a 200.000 euro o beni immagazzinati in zone franche, ampliando quindi la trasparenza sulla capacità patrimoniale delle persone fisiche.
Conclusioni
Il Regolamento in esame costituisce parte integrante del cosiddetto “AML Package” pubblicato il 7 maggio 2020 dalla Commissione Europea, ovvero un corpus normativo unico costituito da quattro nuovi atti normativi, avente l’obiettivo di realizzare a livello di Unione Europea la vigilanza ed il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Il pacchetto comprende, oltre la proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui si è parlato in premessa, anche l’istituzione di un'autorità europea per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la cosiddetta “AMLA - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism".
AMLA avrà poteri di vigilanza e di indagine (e il potere di imporre sanzioni amministrative e penali pecuniarie) nei confronti dei soggetti obbligati “selezionati”, vale a dire enti creditizi e finanziari o i gruppi di enti creditizi o finanziari.
Un passo avanti decisamente significativo verso la standardizzazione dei presidi, dei processi, delle verifiche e dei controlli in ambito europeo che ci avvicina alla straordinaria attività delle authorities statunitensi verso le quali è auspicabile un progressivo allineamento.
Documenti correlati