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29 giugno 2021 Deontologia forense
Se abilitato, il praticante sottoposto a procedimento disciplinare deve essere cancellato ex officio dall’albo

Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il CNF ritiene che il rilascio del certificato di compiuta pratica costituisca un'eccezione al divieto di cancellazione d'ufficio dall'albo.

di La Redazione

Con il parere n. 5 del 3 febbraio 2021, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottopostogli dal COA di Piacenza, riguardante la possibilità di procedere «alla cancellazione d'ufficio di un praticante abilitato al patrocinio sostitutivo, per intervenuta scadenza dei termini, nonostante il medesimo sia stato sospeso per mancato pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 6 Reg. CNF n. 3/2013, con conseguente invio degli atti al CDD che, tuttavia, non ha approvato il capo di imputazione».

In risposta al quesito, il CNF ricorda anzitutto un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, sebbene il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense dell'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare sia diretto ad evitare che l'inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare, esistono tuttavia delle eccezioni, quali:

  • l'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione;
  • l'ipotesi di esercizio da parte dell'Ordine del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus.

Secondo il CNF, la fattispecie applicabile al caso in esame è quella prevista al comma 10, lett. b) dell'art. 17 L. n. 247/2012, il quale dispone la cancellazione dal registro una volta ottenuto il rilascio del certificato di compiuta pratica, in quanto costituisce un'ipotesi di specifico obbligo di cancellazione in capo al COA che determina la perdita dei requisiti di legge per l'iscrizione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il CNF ritiene che il caso sottopostogli costituisce una delle ipotesi in cui non opera il divieto di cancellazione in pendenza di un procedimento penale e risponde al quesito in senso affermativo.

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