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11 gennaio 2022 Avvocati
È illecito trattenere gli atti processuali per ottenere il pagamento dei compensi

L'omessa liquidazione degli onorari professionali da parte del cliente, infatti, non giustifica la mancata restituzione allo stesso dei documenti della causa.

di La Redazione
L'avvocato impugnava dinnanzi il CNF la sanzione della sospensione dalla professione per 4 mesi, inflittagli dal CCD competente per aver, tra più illeciti, trattenuto gli atti e i documenti della causa con l'obiettivo di riscuotere dal proprio cliente i compensi professionali non liquidati.
 
Il Consiglio, in risposta ai motivi di doglianza, ritiene infondate le ragioni evidenziate dall'appellante. L'avvocato che, infatti, omette di restituire la documentazione, acquisita in qualità di rappresentante durante svolgimento del processo, al cliente, anche qualora questi non paghi le spese legali, incorre in un illecito disciplinare. Né tantomeno l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la sola messa a disposizione degli atti richiesti se, di fatto, viene impedito all'assistito di accedervi materialmente.
Sulla basi di tale assunto, si rileva come, nel caso di specie, la restituzione della documentazione richiesta sia stata parziale e sia avvenuta solo su sollecitazione del cliente, segno inequivocabile della volontà dell'incolpato di sottrarsi dai suoi doveri professionali.
 
Per questi motivi, con la sentenza n. 171 del 24 settembre 2021, viene confermata la sanzione disciplinare comminata con il provvedimento impugnato.
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