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19 ottobre 2022 Avvocati
Inammissibile il ricorso proposto dall’esponente volto all’impugnazione delle decisioni disciplinari

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all'incolpato, in caso di affermazione di sua responsabilità, e per ogni decisione al COA, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello.

di La Redazione

L'esponente redigeva in proprio e inviava direttamente al CNF mediante servizio postale il ricorso nel quale chiedeva di rivalutare il provvedimento con cui il CDD aveva archiviato il procedimento disciplinare aperto a carico di un avvocato a seguito di un esposto da lui presentato. Tuttavia, il provvedimento di archiviazione non era rinvenibile tra i documenti spediti, essendosi il ricorrente limitato a ricostruire la vicenda processuale, la quale traeva origine da un asserito errore medico di cui sarebbe stata vittima la moglie, rilevando una serie di ipotetiche inesattezze giuridiche da parte dei legali coinvolti e dei magistrati. Il ricorrente chiedeva dunque al Consiglio Nazionale Forense la riapertura del procedimento allo scopo di rivalutare quanto sopra illustrato.

Con la sentenza n. 124 del 25 giugno 2022, il CNF dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo all'esponente.
Come ricorda il CNF, infatti, la legittimazione ad impugnare è attribuita

  • In caso di affermazione di responsabilità dell'incolpato;
  • Per ogni decisione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del distretto di Corte di Appello ove ha sede il CDD che l'ha pronunciata del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'incolpato.

Da ciò si evince l'assenza di legittimazione a proporre ricorso da parte dell'esponente, come conferma anche la giurisprudenza del CNF formatasi nel vigore della precedente disciplina, ferma restando la possibilità di rivolgersi al giudice civile o penale allo scopo di far valere i propri interessi.
Per le ragioni esposte, il CNF dichiara inammissibile il ricorso.

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