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4 novembre 2022 Deontologia forense
Gratuito patrocinio per le persone offese: il CNF chiede l’estensione della norma anche in sede civile

Secondo il parere del CNF, l'art. 76, comma 4-ter, D.P.R. n. 115/2002 risente di una contraddizione laddove da un lato limita l'applicabilità dell'istituto alla sola sede penale e dall'altro trascura gli altri ambiti giudiziari a cui la vittima deve necessariamente ricorrere per tutelare il suo diritto risarcitorio.

di La Redazione

Il COA Bologna chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito all'applicabilità dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, norma che esonera nel processo penale dall'allegazione delle condizioni reddituali le persone offese di specifiche tipologie di reato previste dalla legge, anche in sede civile, ove l'interessato agisca per portare ad esecuzione la pretesa attivata in sede penale mediante costituzione di parte civile.

Con il parere n. 35 del 17 ottobre 2022, il CNF risponde al quesito in senso negativo, avendo la disposizione in questione carattere eccezionale rispetto al principio generale che riconosce all'istante la possibilità di essere ammesso al gratuito patrocinio solo in presenza di determinate condizioni reddituali.
Nonostante ciò, il CNF evidenzia la contraddittorietà della disposizione: essa, infatti, dal punto di vista letterale limita l'applicabilità dell'istituto alla sola sede penale, dunque alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale, ma allo stesso tempo trascura gli altri ambiti giudiziari a cui la vittima del reato deve necessariamente ricorrere per tutelare il diritto risarcitorio.
Per questa ragione, il Consiglio è intervenuto nelle sedi politiche opportune per chiedere l'estensione della portata della disposizione con l'obiettivo di eliminare ogni ostacolo all'attuazione del principio.

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