Secondo il parere del CNF, l'art. 76, comma 4-ter, D.P.R. n. 115/2002 risente di una contraddizione laddove da un lato limita l'applicabilità dell'istituto alla sola sede penale e dall'altro trascura gli altri ambiti giudiziari a cui la vittima deve necessariamente ricorrere per tutelare il suo diritto risarcitorio.
Il COA Bologna chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito all'applicabilità dell'art. 76, comma 4-ter,
Con il parere n. 35 del 17 ottobre 2022, il CNF risponde al quesito in senso negativo, avendo la disposizione in questione carattere eccezionale rispetto al principio generale che riconosce all'istante la possibilità di essere ammesso al gratuito patrocinio solo in presenza di determinate condizioni reddituali.
Nonostante ciò, il CNF evidenzia la contraddittorietà della disposizione: essa, infatti, dal punto di vista letterale limita l'applicabilità dell'istituto alla sola sede penale, dunque alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale, ma allo stesso tempo trascura gli altri ambiti giudiziari a cui la vittima del reato deve necessariamente ricorrere per tutelare il diritto risarcitorio.
Per questa ragione, il Consiglio è intervenuto nelle sedi politiche opportune per chiedere l'estensione della portata della disposizione con l'obiettivo di eliminare ogni ostacolo all'attuazione del principio.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 17 ottobre 2022
Il COA di Bologna chiede, in sintesi, se la disposizione normativa di cui all’art. 76, comma 4-ter, del DPR 115/2002, che esonera dalla allegazione delle condizioni reddituali, nell’ambito del processo penale, le persone offese di talune tipologie di reato espressamente previste dalla legge, sia da ritenersi applicabile anche nelle sedi civilistiche ove l’interessato agisca per portare ad esecuzione la pretesa attivata nella sede penale attraverso la costituzione di parte civile.
Al quesito deve essere data risposta negativa. La disposizione di cui all’art. 76 comma 4 ter del richiamato testo normativo ha infatti carattere eccezionale rispetto al principio generale che riconosce al richiedente la possibilità di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato solo in presenza di determinate condizioni di reddito.
È tuttavia evidente la contraddittorietà della norma che, ad una interpretazione letterale, limita la applicabilità del Patrocinio a Spese dello Stato ex lege alla sola sede penale e quindi con riferimento, in buona sostanza, alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale, trascurando gli ulteriori e diversi ambiti giudiziari ai quali la vittima del reato deve necessariamente ricorrere per attuare la tutela del proprio diritto risarcitorio.
Per queste ragioni il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto nelle opportune sedi politiche chiedendo di estendere la portata della norma al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena attuazione del principio.