La sanzione da irrogare deve tenere conto anche di tutte le circostanze oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.
La cliente aveva presentato esposto nei confronti del suo avvocato in cui lamentava di aver riscontrato dei problemi che le non avevano permesso di incassare una somma a seguito di pignoramento nei confronti di Tizio.
La stessa riferiva poi di aver ricevuto dal detto legale una copia di un assegno alterato e poi una copia di una ordinanza di assegnazione, ma di aver appurato presso la cancelleria delle esecuzioni che non vi era alcuna procedura iscritta a ruolo.
Alla luce di tali fatti, il CDD accusava l'avvocato di aver indotto la cliente a credere, con raggiri e artifici, che l'attività professionale per cui aveva ricevuto il mandato fosse stata svolta con successo, facendosi versare una somma per il pagamento di una tassa di registro inesistente senza emettere ricevuta. Aveva inoltre mostrato alla cliente la foto di un assegno che riportava l'importo, quale ricavato del pignoramento, rivelatosi poi falso e per tale motivo la cliente non riusciva ad incassarlo.
In vista dell'udienza dibattimentale, l'avvocato confermava la veridicità degli addebiti mossi e giustificava il proprio comportamento evidenziando che in quel periodo era stato vittima di minacce e di estorsione, confermato da una sentenza del Tribunale.
Il CDD, accertata la responsabilità disciplinare dell'avvocato, gli comminava la sanzione della sospensione di un anno dalla professione forense.
Il difensore ricorre dinanzi al CNF censurando l'eccessività e la sproporzionalità della sanzione in vista dei fatti che avevano condizionato il suo operato.
Il CNFaccoglie la richiesta dell'avvocato, precisando che la modalità di attuazione della sanzione è quella di valutare nel complesso il comportamento dell'incolpato e sulla base di questo applicare una sanzione adeguata e proporzionata, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.
Per questi motivi il CNF accoglie il ricorso con sentenza n. 186 del 21 ottobre 2022 e commina all'avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense di sei mesi.