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16 marzo 2023 Avvocati
La carenza della specificità dei motivi rende l’impugnazione al CNF inammissibile
È infatti necessaria l'indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'esatta identificazione delle questioni che si intendono sottoporre al riesame.
di La Redazione
Con esposto presentato al COA di Bergamo, un avvocato censurava il comportamento tenuto dal legale ricorrente in una procedura di mediazione. Nell'istanza di mediazione il ricorrente affermava che la somma intimata nel precetto si riferiva ad una sentenza viziata dalla falsa testimonianza del defunto zio paterno dell'avvocato esponente, venendo meno ai doveri di lealtà, probità, correttezza previsti dal codice deontologico.
La causa giunge al CDD, il quale rilevava che l'avvocato ricorrente aveva violato le norme deontologiche di carattere generale e di specifiche regole di condotta relative alla divulgazione di notizie riguardanti il collega e al divieto di utilizzo di espressioni offensive e sconvenienti. In particolare, l'avvocato ricorrente affermava la sussistenza di parentela tra l'esponente ed il defunto suo zio sulla base dell'omonimo cognome che riportavano senza considerare che fosse molto diffuso a Brescia e in provincia. Di conseguenza il CDD gli irrogava la sanzione della censura.
 
La controversia giunge dinanzi al CNF, il quale, nelle sue argomentazioni, ribadisce che «la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF (art. 59 R.D. n. 37/1934) richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione».
Per questi motivi, il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 194 del 28 ottobre 2022.
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