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24 agosto 2023 Deontologia forense
Pratica anticipata: i tirocinanti non sono esonerati dal frequentare i corsi di formazione obbligatori
Questo è quanto emerge dal parere n. 7 del 24 marzo 2023 del Consiglio Nazionale Forense.
di La Redazione
Con il parere n. 7 del 24 marzo 2023, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottopostogli dal COA di Torino, il quale chiede di sapere se l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione obbligatori previsti dall'art. 43 della Legge n. 247/2012 sussiste anche per coloro che hanno anticipato di un semestre la pratica forense in costanza di studi universitari.
 
Il CNF risponde che né l'articolo richiamato, né tanto meno il D.M. n. 17/2018 prevedono un esonero in capo ai praticanti che hanno anticipato la pratica forense di sei mesi in costanza degli studi universitari dalla frequenza dei corsi di formazione. 
Infatti, «Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge»; questo è quanto emerge dall'art. 5, c. 2 della Convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche.