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26 settembre 2023 Deontologia forense
Allegare in giudizio la corrispondenza riservata tra avvocati costituisce un illecito istantaneo
Per il CNF, la violazione del divieto di cui all'art. 48 CDF si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.
di La Redazione
La controversia disciplinare trae origine da un esposto presentato da un avvocato al COA di Ferrara.
L'esponente, in veste di difensore di Tizio in una controversia insorta col fratello Caio avente ad oggetto la gestione di una società, riferiva che nei mesi successivi alla conclusione del giudizio, previo consenso del suo assistito, tratteneva con l'avvocato del fratello un'intensa trattativa al fine di definire ogni pendenza tra i due fratelli.
L'esponente precisava che la trattativa con l'avvocato della controparte era stata «laboriosa e condotta non solo con incontri e telefonate, ma soprattutto attraverso lo scambio di numerosissime missive, espressamente trasmesse con l'espressione di “riservata personale” e di svariate bozze di scrittura transattiva, sempre trasmesse con l'espressione “riservata personale”». 
 
L'esponente ha inoltre precisato che a causa di un aggravamento della situazione societaria del suo assistito inoltrava un ricorso contro il fratello Caio. 
In questo nuovo giudizio, Caio si era affidato ad altro difensore, l'avvocato ricorrente, che provvedeva al deposito telematico della comparsa di costituzione, completa dei documenti, nel giugno 2015
«Proprio con riferimento al contenuto della comparsa di costituzione, l'esponente ha ravvisato elementi da valutare sotto il profilo disciplinare, per aver l'avvocato ricorrente fatto uso processuale delle scritture riservate scambiate nella precedente trattativa condotta da essa esponente con l'altro difensore ed inoltre che avrebbe usato espressioni sconvenienti», violando così l'art. 48 del Codice deontologico.
 
La controversia giunge dinanzi al CDD di Bologna. 
All'esito del procedimento, il CDD accertata la responsabilità dell'incolpato e riconosciuto che «il comportamento processuale è stato improntato a lealtà, con dimostrazione della consapevolezza di aver tenuto condotte in spregio dei principi etici dell'avvocatura» per la violazione degli articoli 48.1 e 52.1 del Codice deontologico, gli comminava la sanzione della censura
 
Avverso tale decisione l'avvocato propone impugnazione
Per il Consiglio Nazionale Forense l'azione disciplinare, rispetto ai fatti addebitati alla ricorrente, è prescritta.
«La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della Comunità intermedia, quale l'Ordine professionale. Gli illeciti contestati hanno carattere istantaneo».
Infatti, la violazione dell'articolo 48 “produzione di corrispondenza riservata tra colleghi” si consuma e si esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio.
 
Pertanto il CNF, con la sentenza n. 148 dell'11 luglio 2023, dichiara l'intervenuta la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti della ricorrente in relazione agli illeciti disciplinari a lui contestati e quindi annulla il provvedimento impugnato, dal momento che il fatto risale al giugno 2015 e, come noto, ai sensi dell'art.56 della L n. 247/12 l'illecito è successivo alla data di entrata in vigore della L n. 247/12 e di conseguenza l'azione disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto.